L’art. 64, comma 2, CPI si occupa delle invenzioni realizzate da un dipendente che non è assunto con funzioni di ricerca e quindi che non è retribuito per “inventare”. Detto articolo stabilisce che in tal caso i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro se l’invenzione è fatta in esecuzione di un rapporto di lavoro o di impiego, ma il dipendente ha diritto ad un “equo premio”. L’ammontare di questo premio è difficilmente calcolabile anche se ci sono alcuni parametri da tenere in considerazione. Il diritto a richiedere l’equo premio scattan el momento in cui il datore di lavoro ottiene il brevetto o utilizza l’invenzione in regime di segreto, ma questo diritto può essere esercitato in un tempo limite dopo di che si prescrive. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza del 14.11.2011 in cui ha affermato che la sospensione della prescrizione in caso di dolo tra il debitore ed il creditore prevista dall’art. 2941 c.c. non opera quando il dolo può essere facilmente superato. Nel caso del brevetto, secondo la Corte, l’inventore potrebbe verificare il suo ottenimento dalla banca dati pubblica per cui anche se il datore di lavoro non glielo comunica, o occulta di averlo ottenuto, il dipendente ha gli strumenti per potersi informare. Pertanto la prescrizione decorre anche nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non si comporti correttamente e non informi il dipendente inventore.
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