Il tanto atteso Patent Box attende ancora che sia pubblicato il decreto attuativo che dovrebbe fornire indicazioni sul meccanismo di calcolo dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 1 co. 37-45 della L. 190/2014.
Al momento non è ancora chiaro come si calcola il rapporto tra costi di ricerca e sviluppo sostenuti per il bene immateriale e i costi destinati alla sola produzione del bene.
Sembra che tra i costi per l’ottenimento ed il mantenimento del bene immateriale (marchio o brevetto) rientrino anche i costi per lo studio e la progettazione oltre che i costi per il deposito del marchio e del brevetto.
L’obiettivo del Patent Box è quello di incentivare gli investimenti nel settore della proprietà intellettuale ed evitare la dislocazione all’estero prevedendo un regime di tassazione agevolata.
Queste misure, introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) e modificate dal D.L. 3/2015, si ispirano a due principi cardine, “ricerca” e “sviluppo”.
In particolare, gli sgravi fiscali previsti per le imprese che intendono avvalersi del Patent Box riguardano due settori:
− nel caso di redditi derivanti dall’utilizzo diretto o indiretto degli intangibles, quote di essi sono sottoposte ad una percentuale di detassazione (progressiva nel corso dei primi 3 esercizi); tali quote sono individuate sulla base del rapporto tra costi di ricerca e sviluppo e costi di produzione di opere dell’ingegno, marchi e brevetti.
− le plusvalenze provenienti dalla cessione di beni immateriali sono oggetto di esenzione dalle imposte, a condizione che almeno il 90% di tali plusvalenze venga utilizzato per nuovi investimenti in mantenimento e sviluppo di ulteriori beni di proprietà intellettuale.
Alle novità introdotte dal Patent Box potranno aderire tutti i contribuenti percettori di reddito d’impresa; l’opzione per questo regime sarà irrevocabile e durerà per 5 esercizi.
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