Con provvedimento del 13 marzo 2008, il Garante per la protezione dei dati personali ha autorizzato, con autorizzazione generale ai sensi dell’art. 124 comma 5 Codice, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che hanno abilitato i loro abbonati ed utenti ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi mediante l’uso di modalità di pagamento alternative alla fatturazione (quali carte a codice e carte prepagate, carte di credito e di debito), ad inviare, a partire dal 1° luglio 2008, nella fatturazione dettagliata, su richiesta degli abbonati stessi, i numeri completi delle comunicazioni, incluse le ultime tre cifre, che sinora erano mascherate. Tale autorizzazione, però, è subordinata al rispetto di alcune condizioni. In particolare, i fornitori che ne vorranno b ene ficiare, dovra nno inf orm are pr eventivam e nte i prop ri utenti e d abbonati d ella decisione di avvalersi di tale facoltà, mediante idonea informativa da inserire all’interno di almeno due fatture e sul proprio sito web. L’informativa, oltre a specificare che, se gli abbonati richiederanno la fatturazione dettagliata, la riceveranno in chiaro, deve anche contenere l’invito ad informare coloro che utilizzano quella determinata utenza, che la fatturazione sarà completa dei numeri chiamati. Di questo particolare obbligo di informativa debbono tener conto soprattutto le imprese per quanto concerne le utenze telefoniche aziendali, fisse e mobili.
Resta salvo, comunque, il diritto degli abbonati di effettuare esplicita richiesta per continuare a ricevere le fatturazione dettagliata ma con le ultime tre cifre mascherate.