Se avete il dubbio che i vostri prodotti possano trovarsi in contraffazione con i prodotti di un concorrente è bene prima di esporre il prodotto in fiera effettuare una ricerca di novità e ottenere il parere di un esperto al fine di escludere ogni rischio di interferenza. Se invece, all’opposto, sono i vostri prodotti, i vostri marchi o le vostre invenzioni che possono essere oggetto di contraffazione è bene che vi prepariate per tempo per impedire al concorrente di un prodotto simile al vostro o, se del caso, per intervenire in fiera se lo cogliete sul fatto. Gli strumenti per tutelare i propri prodotti ci sono e conoscerli serve per poterli usare nel modo più opportuno. L’inibitoria L’inibitoria viene concessa dal Tribunale civile in tempi relativamente brevi, normalmente qualche settimana, e consente di potere vietare al contraffattore la produzione, la vendita, l’esposizione, la, e qualsiasi utilizzo dei prodotti contraffatti. Spesso il Giudice prevede anche il pagamento di una forte penale in caso di inosservanza. Per ottenere l’inibitoria occorre preparare un apposito ricorso qualche tempo prima in modo da poterla ottenere in tempo utile ad evitare l’esposizione in fiera del concorrente. Il sequestro Il sequestro ha invece lo scopo di “bloccare” fisicamente la circolazione dei prodotti che violano un brevetto o un marchio impedendo che possano essere venduti e quindi anche esposti in fiera. In fiera è sempre possibile intervenire con un sequestro penale. Se si scopre che viene esposto un prodotto simile al proprio, o che reca un marchio simile, occorre accertarsi immediatamente con l’aiuto di un esperto se sussiste la contraffazione e se del caso presentare una denuncia penale. La denuncia deve essere presentata da parte di un avvocato competente al fine di “convincere” gli inquirenti della necessità di intervenire con immediatezza. Se invece, già prima della fiera, si teme che possa avvenire un illecito è bene muoversi per tempo per richiedere oltre all’inibitoria il sequestro civile. Ottenere il sequestro prima che inizi la fiera ha il grande vantaggio di prevenire il danno che l’esposizione dei prodotti potrebbe creare. La descrizione In fiera si può subire, o chiedere contro un concorrente, anche un provvedimento di “descrizione”. La descrizione non impedisce la vendita dei prodotti ma consente di potere raccogliere la prova della contraffazione per poi agire in giudizio e chiedere il risarcimento dei danni. La descrizione si esegue con l’assistenza di un ufficiale giudiziario e di eventuali consulenti tecnici di parte, nelle sedi ove si trovano i prodotti contraffatti per prelevare campioni, scattare fotografie, eseguire fotocopie anche di documenti contabili. Molto spesso la descrizione si ottiene senza che sia necessario convocare la controparte ed ha quindi il grande vantaggio dell’ “effetto sorpresa” venendo eseguita a completa insaputa del concorrente che non può avere il tempo di nascondere prodotti o documenti. Nel caso di inibitoria o sequestro si è invece quasi sempre costretti ad informare la controparte prima di procedere. L’ordine di descrizione, sequestro o inibitoria si ottiene in tempi molto rapidi, solitamente in poche settimane. Per poterli ottenere occorre però essere titolari di un valido diritto di proprietà industriale quale un brevetto, un marchio o un design. In base alla normativa comunitaria è inoltre possibile eseguire il provvedimento di descrizione ottenuto dal giudice italiano anche in un altro Stato membro dell’Unione Europea.
(Articolo dello Studio Turini pubblicato su IES Industria e Sviluppo n. 1/2015)