Sequestro preventivo per i siti che trasmettono partite di calcio

L’11 Gennaio 2013 il GIP del Tribunale di Milano ha disposto il sequestro di dieci siti che consentivano di vedere in diretta streaming partite di calcio di campionato e di Champions League (tra questi webcaston.com e freedocast.com). Il provvedimento ha suscitato non poche polemiche anche perché la trasmissione degli eventi sportivi è questione spesso controversa. La Corte di Giustizia il 04.10.2011 ha emesso un’importante decisione nella quale ha affermato che

«gli incontri sportivi non possono essere considerati quali creazioni intellettuali qualificabili come opere ai sensi della direttiva sul diritto d’autore. Ciò vale, in particolare, per gli incontri di calcio, i quali sono disciplinati dalle regole del gioco, che non lasciano margine per la libertà creativa ai sensi del diritto d’autore. Ciò premesso, gli incontri di calcio non possono essere tutelati sulla base del diritto d’autore.» Tuttavia «gli incontri sportivi rivestono, in quanto tali, un carattere unico e, sotto tal profilo, originale, che può trasformarli in oggetti meritevoli di tutela analoga alla tutela delle opere, ove tale tutela può essere concessa, eventualmente, dai singoli ordinamenti giuridici interni.»

Se le partite di calcio in sé non godono della protezione del diritto d’autore, cosa diversa sono i diritti audiovisivi e le “fissazioni” delle immagini delle partite che sono opera distinta rispetto all’evento sportivo. Al riguardo in Italia esiste una disciplina specifica dettata dal D.Lgs. 9-1-2008 n. 9 che attribuisce agli organizzatori dell’evento e della competizione la contitorarità dei diritti audiovisivi. Esiste quindi quanto meno un diritto “sui generis” che non si può negare. Il Tribunale di Milano sembra ravvisare una vera e propria tutela in base alla legge sul diritto d’autore laddove afferma che «malgrado le partite di calcio non siano da considerarsi opera intellettuale, le videoriprese di tali eventi (…) allorquando si caratterizzano per uno specifico apporto di tipo tecnico e creativo, possono rientrare tra le opere tutelate.»

Riconosciuta una tutela sulla base del diritto d’autore il Tribunale di Milano non ha esitato ad applicare l’art 171, comma 1, lettera a-bis L.A. che punisce la messa a disposizione del pubblico attraverso l’immissione in un sistema di reti telematiche di un’opera di ingegno protetta o di parte di essa. Si tratta di una norma molto criticata sia perché prescinde da qualsiasi scopo di lucro sia perché mira a colpire soggetti che spesso non sono i veri principali autori dell’illecito.