David di Michelangelo: anche il Bene Culturale Gode del Diritto all’immagine

Con sentenza del 21/04/2023, n. 1207/2023, il Tribunale di Firenze ha affermato che anche beni culturali godono della tutela riconosciuta all’immagine delle persone fisiche, condannando un editore al risarcimento dei danni provocati da una pubblicazione non autorizzata dell’immagine dell’opera.

Il caso

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo agiva contro un editore italiano dopo aver appreso che l’immagine del David di Michelangelo era stata pubblicata sulla copertina di una rivista e in assenza dell’autorizzazione della Galleria dell’Accademia di Firenze, ente che ha in custodia l’opera. In particolare, l’editore aveva rielaborato l’immagine del David utilizzando una particolare tecnica grafica, così che il David risultava apparire come un cangiante modello in carne ed ossa.

Oltre all’azione cautelare ai fini inibitori, il Ministero instaurava anche il giudizio di merito per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali provocati dall’utilizzo non autorizzato dell’immagine del David.

Il diritto all’immagine con riferimento ai beni culturali: le argomentazioni dei Giudici di Firenze

Il Tribunale di Firenze ha affermato che ben può configurarsi un diritto all’immagine anche con riferimento al bene culturale, al pari del diritto all’immagine della persona riconosciuto dall’art. 10 c.c. Tale diritto trova il proprio fondamento normativo negli artt. 107 e 108 del D.lgs. N. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), che rimettono alle amministrazioni consegnatarie dell’opera il potere di legittimare la riproduzione del bene.

Inoltre, il Tribunale ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha già affermato da tempo la configurabilità del diritto all’immagine in capo a soggetti privi di personalità fisica o giuridica. La Suprema Corte ha pure affermato l’esperibilità della tutela dell’immagine anche con riferimento a beni aventi rilevanza solo economica, chiarendo che:

La tutela civilistica del nome e dell’immagine, ai sensi degli art. 6, 7 e 10 c.c., è invocabile non solo dalle persone fisiche ma anche da quelle giuridiche e dai soggetti diversi dalle persone fisiche e, nel caso di indebita utilizzazione della denominazione e dell’immagine di un bene, la suddetta tutela spetta sia all’utilizzatore del bene in forza di un contratto di leasing, sia al titolare del diritto di sfruttamento economico dello stesso”.

Quindi, se già è stata riconosciuta una tutela del diritto all’immagine in relazione a beni non qualificati da particolare rilievo per la collettività, i Giudici affermano che sarebbe del tutto irragionevole escludere la tutela di tale diritto con riferimento al bene culturale, specie quando – come nel caso di specie – risulti gravemente lesa l’immagine di un’opera di assoluto pregio artistico, assurta a “simbolo del nostro intero patrimonio culturale e in definitiva del genio italico”.

Il Tribunale ha ricordato altresì che la ratio delle norme che compongono il Codice dei Beni Culturali può essere individuata nella destinazione funzionale di tali beni alla fruizione culturalmente qualificata e gratuita da parte dell’intera collettività, per favorire lo sviluppo della cultura e la promozione della conoscenza del patrimonio artistico della Nazione.

Si tratta quindi di un regime di tutela che non può prescindere dalla tutela dell’immagine dei beni culturali, proprio perché la protezione della loro immagine è il fine ultimo della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale.

La decisione del Tribunale

Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha accertato che l’editore in questione ha violato le norme del Codice dei Beni Culturali.

A causa della violazione, si è configurato senz’altro un danno patrimoniale derivante dal mancato pagamento del corrispettivo per l’uso dell’immagine del David a scopi pubblicitari. Inoltre, le modalità di rielaborazione dell’immagine del David hanno cagionato anche un danno di natura non patrimoniale, perché la tecnica utilizzata “ha insidiosamente e maliziosamente accostato l’immagine del David di Michelangelo a quella di un modello, così svilendo, offuscando, mortificando, umiliando l’alto valore simbolico ed identitario dell’opera d’arte ed asservendo la stessa a finalità pubblicitarie e di promozione editoriale”.

Pertanto, il Tribunale ha condannato l’editore convenuto a corrispondere al Ministero la somma di € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e la somma di € 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi.

 

Ilaria Feriti