Dopo la scadenza della deadline per il recepimento fissata al 7 giugno 2021 (con conseguente avvio della procedura di infrazione da parte della Commissione Europea), il 4 novembre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che recepisce la Direttiva UE 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (c.d. “Direttiva Copyright”).
L’intento della normativa è quello di rafforzare la tutela degli autori e degli artisti introducendo meccanismi trasparenti ed aderenti all’era digitale, sempre più contrassegnata da accessi online e transfrontalieri, nonché dall’utilizzo di contenuti protetti dal diritto d’autore da parte delle piattaforme digitali.
Le novità della Direttiva Copyright
In attesa della pubblicazione della versione definitiva del testo del decreto, dal quale si potranno conoscere nel dettaglio termini e specifiche modalità di attuazione della normativa sul piano nazionale, di seguito una sintetica panoramica delle principali novità introdotte dalla Direttiva Copyright:
Previsione della responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online in caso di violazione del diritto d’autore dei contenuti ivi caricati dagli utenti, salvo prova di aver compiuto massimi sforzi per ottenere l’autorizzazione dai relativi titolari. Pertanto:
- le piattaforme digitali (inclusi i social network), laddove concedono l’accesso ad opere protette dal diritto d’autore caricate dai loro utenti, hanno l’obbligo di ottenere l’autorizzazione, tramite licenza, da parte dei relativi titolari dei diritti;
- trattasi di una forma di responsabilità limitata alle imprese di grandi dimensioni (c.d. “Giganti del Web”) che, infatti, non si applica a start up o aziende con fatturato inferiore ai 10 milioni;
- non necessitano di autorizzazione i c.d. meme o comunque i contenuti creati dall’utente per finalità parodistiche, caricaturali o pastiche nonché per scopi di citazione, critica o rassegna.
Rafforzamento della tutela degli autori e degli artisti interpreti esecutori (c.d. AIE) attraverso l’introduzione di una serie di strumenti quali:
- principio della remunerazione proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti concessi o trasferiti, nonché adeguata ai ricavi derivanti dallo sfruttamento delle opere;
- obbligo di trasparenza sullo sfruttamento delle opere da parte dei soggetti cui sono stati concessi diritti nei confronti di autori e AIE concedenti;
- meccanismo di adeguamento contrattuale secondo il quale autori e AIE hanno diritto a una remunerazione aggiuntiva laddove il compenso originariamente pattuito si rilevasse proporzionalmente inferiore ai ricavi generati dallo sfruttamento delle opere;
- diritto di revocare la licenza in esclusiva o di agire per la risoluzione del contratto in caso di mancato sfruttamento dell’opera;
- equiparazione degli spettacoli teatrali in streaming alle opere audiovisive con conseguente estensione della relativa tutela;
- ampliamento delle figure professionali titolari di diritti, come il direttore del doppiaggio, il doppiatore, l’adattatore dei dialoghi e i traduttori;
- ipotesi specifiche di remunerazione forfetaria di autori ed AIE per lo sfruttamento delle loro opere.
Regolamentazione specifica dei contenuti a carattere giornalistico pubblicati online mediante:
- riconoscimento in capo agli editori online di un nuovo diritto connesso, quale diritto all’equo compenso per la pubblicazione di opere di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione, c.d. aggregatori di notizie (ad esempio Google News);
- riconoscimento in capo agli autori dei contenuti giornalistici del diritto a ricevere una quota dei proventi attribuiti agli editori.
Tali diritti non sono riconosciuti in caso di utilizzi privati o non commerciali, né in caso di collegamenti ipertestuali o utilizzo di singole parole o dei c.d. “snippet” (estratti molto brevi).
Ampliamento delle eccezioni al diritto d’autore (attualmente previste per finalità di insegnamento e ricerca, conservazione del patrimonio culturale) e, di conseguenza, una maggiore possibilità di utilizzare contenuti protetti dal diritto d’autore.
Centralità del ruolo dell’AGCOM:
- invia alle Camere una relazione sull’applicazione della neo disciplina per quanto di sua competenza dopo due anni dalla sua entrata in vigore;
- definisce, in difetto di accordo tra le parti, l’entità della remunerazione dovuta.
Altre previsioni:
- rafforzamento del meccanismo di negoziazione assistita per cui, laddove vi siano difficoltà nel concludere un accordo sulla concessione di licenza per lo sfruttamento di opere audiovisive su servizi di video on demand, ciascuna parte può chiedere assistenza all’AGCOM, che indicherà le soluzioni negoziali opportune anche riguardo alla quantificazione del compenso;
- concessione di licenze collettive con effetto esteso per mezzo delle quali le collecting societies sono legittimate a gestire i diritti di soggetti apolidi o non identificati;
- specifica regolamentazione per lo sfruttamento delle opere fuori commercio, quali opere non disponibili, in qualsiasi versione o supporto, tramite gli ordinari canali commerciali all’interno dell’Unione Europea da almeno dieci anni;
- nel caso dell’eccezione riguardante l’estrazione di testo e dati per scopi di ricerca scientifica, gli organismi di ricerca possono liberamente divulgare esclusivamente gli esiti delle ricerche e non anche il materiale utilizzato nell’ambito delle stesse.