Con ordinanza del 14.01.2022 il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di Impresa, ha affermato la tutelabilità come opera dell’ingegno di uno studio preliminare avente ad oggetto il progetto di ristrutturazione di un complesso edilizio.
La decisione, assunta in sede di reclamo cautelare, costituisce un’ulteriore conferma dell’orientamento della giurisprudenza in materia, sempre più incline a riconoscere la natura di opera dell’ingegno – e, quindi, la tutela autorale – anche a progetti di ristrutturazione di edifici purché contraddistinti da un minimo di attività creativa dell’autore.
Al riguardo, vale la pena premettere come, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore (di seguito “LDA”), sono oggetto di protezione “le opere dell’ingegno di carattere creativo” e, nello specifico, tra queste vi rientrano espressamente anche “i disegni e le opere dell’architettura” (art. 2 n. 5 LDA).
Ebbene, ai fini della soluzione del caso di specie, il Tribunale di Torino ha richiamato il costante orientamento della Corte di Cassazione in materia di diritto d’autore e, in particolare, quello secondo cui il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta bensì con la forma dell’espressione dell’opera che sia tale da tradursi in una personale manifestazione esteriore dell’idea dell’autore. Ne consegue, pertanto, che “la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia” (Cass. 5089/2004 e Id. 23292/2015).
Inoltre, laddove si tratti di opere dell’architettura, la sussistenza del requisito della creatività deve emergere da una valutazione complessiva che tenga necessariamente conto dell’insieme degli elementi che compongono e definiscono l’opera.
Trattasi di principi in realtà già applicati dallo stesso Tribunale nel noto caso relativo al progetto di una centrale termoelettrica in cui è stato affermato che “il concetto di creatività dell’opera architettonica non deve essere inteso nel senso di originalità e novità assolute, ma nel senso che l’opera costituisca una elaborazione personale dell’autore che abbia un minimo di individualità rappresentativa” (Trib. Torino 6404/2013).
Infine, ai fini del caso in esame, si evidenzia l’importanza del rinvio alla sentenza della Cassazione n. 15158/2018, secondo cui anche “il progetto architettonico preliminare che si connoti come opera dell’ingegno, in quanto frutto di creatività ed assistito da novità ed originalità, anche se trasfuso nel progetto definitivo, conserva il diritto ad essere tutelato quando venga utilizzato autonomamente, anche a fini espositivi”.
In considerazione delle argomentazioni che precedono, il Tribunale di Torino ha quindi riconosciuto autonoma valenza – creativa – al progetto architettonico preliminare tale da costituire a tutti gli effetti un’opera architettonica proteggibile ai sensi della legge sul diritto d’autore.
Carolina Sconci