Con l’ordinanza n. 36754 del 25 novembre 2021, la Corte di Cassazione ha accolto la domanda di risarcimento danni in favore di una signora che, senza aver rilasciato alcun consenso all’utilizzazione della sua immagine, si è vista ritrarre mano nella mano con l’amante nel video della canzone “Oi nenna né” di Gigi DʼAlessio, a sua volta contenuto in un DVD utilizzato da Sony.
Con ricorso di legittimità, Sony ha denunciato l’erronea applicazione dell’art. 158 della legge sul diritto d’autore ritenendo che la Corte d’Appello avrebbe impropriamente richiamato nel caso di specie la teoria del c.d. prezzo del consenso, considerato che il diritto all’immagine di cui è titolare un personaggio non noto sarebbe invece «privo di qualsivoglia valore di mercato». Secondo la tesi della ricorrente, deve inoltre tenersi conto che la signora veniva ripresa, alla stregua di una mera comparsa, per poco più di dieci secondi e, pertanto, la sua presenza all’interno del videoclip non rivestiva alcun ruolo significativo.
La Suprema Corte ha respinto la censura riconoscendo in capo alla persona non nota il diritto al pagamento di una somma – da quantificare in via equitativa – corrispondente al compenso che il soggetto avrebbe presumibilmente richiesto per il suo consenso alla pubblicazione. È stata dunque confermata la posizione della Corte d’Appello partenopea secondo la quale «con la pubblicazione non autorizzata l’autore dell’illecito si appropria indebitamente di vantaggi economici che sarebbero spettati alla vittima», motivo per cui il relativo danno patrimoniale deve essere risarcito tramite il trasferimento dei vantaggi dall’autore dell’illecito al corrispondente titolare del diritto.
Riguardo, invece, alla prova del pregiudizio non patrimoniale derivante dalla riproduzione dell’immagine, la Cassazione, in ossequio a quanto statuito dalla Corte territoriale, ha richiamato la prova presuntiva del «turbamento d’animo e del dolore intimo sofferto, tenuto conto dell’ampia diffusione del DVD e del contesto sociale di residenza e provenienza» della controricorrente. Difatti, il DVD contenente il video in questione, diffuso in abbinamento con il settimanale “Sorrisi e Canzoni TV”, è stato oggetto di ampia divulgazione tale da rendere – di fatto – di pubblico dominio la relazione extra coniugale della signora.
Infine, ulteriore motivo di ricorso ha riguardato l’eccezione di incompetenza del Tribunale di Benevento in favore della sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale (oggi specializzata in materia di impresa) di Napoli la cui competenza, secondo la ricorrente, non sussisterebbe soltanto in materia di diritto d’autore ma deve estendersi anche ai diritti connessi al diritto d’autore quale il diritto di immagine.
Anche in tal caso, la censura è stata respinta sul presupposto che oggetto del giudizio in esame non fosse lo sfruttamento economico dell’immagine della signora bensì il risarcimento del danno derivante dalla divulgazione non autorizzata della stessa, pur all’interno di un’opera dell’ingegno quale il DVD per cui è causa. Ne consegue, pertanto, come la Corte di legittimità abbia inquadrato la fattispecie di cui si discute in termini di lesione del diritto alla riservatezza e non invece – come erroneamente supposto dalla difesa di Sony – all’immagine in sé considerata.
Carolina Sconci