Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 28 novembre 2024, si è espresso in merito a un procedimento cautelare avente ad oggetto una presunta violazione del diritto d’autore, contraffazione e concorrenza sleale di un’opera consistente in un libro natalizio e un pupazzo associato.
La ricorrente sosteneva che l’opera contestata riproducesse senza autorizzazione gli elementi distintivi del racconto contenuto all’interno del proprio libro e che il pupazzo associato al libro presentasse somiglianze significative con quello commercializzato dalla ricorrente. Pertanto, chiedeva al Tribunale l’adozione di provvedimenti urgenti di sequestro e di ritiro dal commercio dei materiali della resistente in presunta violazione.
Il concetto di creatività e la contraffazione
Secondo la giurisprudenza, il diritto d’autore protegge la forma espressiva originale di un’opera, purché dotata di creatività e suscettibile di rappresentazione esteriore.
La creatività non deve necessariamente coincidere con l’originalità o la novità assoluta, ma deve rappresentare un’espressione personale e individuale di un’idea.
Per valutare la sussistenza della contraffazione, è necessario un confronto complessivo e sintetico tra le opere, considerando sia la forma interna, come trama narrativa, struttura e personaggi, sia la forma esterna, rappresentata dall’aspetto esteriore e dallo stile.
Dall’analisi comparativa effettuata dal Tribunale, è emerso che, pur partendo dalla stessa idea ispiratrice legata a degli elfi natalizi, le due opere si differenziavano significativamente nella loro forma espressiva e stilistica. Le illustrazioni del libro della ricorrente erano, infatti, eseguite con acquerello, con contorni sfumati e colori caldi e tenui, mentre l’opera della resistente adottava una tecnica digitale con contorni definiti, colori accesi e brillanti, oltre a una rappresentazione naturalistica più dettagliata. Anche la struttura narrativa delle due opere è stata valutata come diversa, in quanto la prima utilizzava frasi brevi e semplici, mentre, la seconda, adottava un linguaggio articolato, con frasi più complesse.
Gli altri punti di divergenza individuati dal Giudice sono altresì la trama delle opere e il significato ad essa sotteso.
Per quanto riguarda il pupazzo associato al libro, la parte ricorrente non ha dimostrato che questo sia dotato di un valore artistico tale da rientrare tra le opere del design industriale protette dal diritto d’autore. Inoltre, non è stato possibile ravvisare una creatività tale da distinguere il pupazzo a forma di elfo come un personaggio di fantasia autonomo, dal momento che incorporava i tratti tipici degli elfi natalizi e dei giocattoli per bambini, come occhi grandi, bocca sorridente, arti allungati e cappello a punta.
Questi elementi, ampiamente radicati nella tradizione e nell’immaginario collettivo, non sono risultati sufficientemente originali per garantire una protezione autonoma come opera dell’ingegno.
Inoltre, il confronto con il pupazzo associato all’opera della resistente ha evidenziato differenze nei materiali e nelle caratteristiche estetiche, escludendo una riproduzione pedissequa o servile ai sensi della normativa vigente.
La concorrenza sleale
La ricorrente ha invocato anche la concorrenza sleale per il presunto agganciamento e sfruttamento indebito della notorietà dell’opera e del progetto imprenditoriale della ricorrente, oltre ad aver contestato la c.d. concorrenza parassitaria per il grave pericolo di diluizione del marchio. Tuttavia, non è emerso alcun comportamento di imitazione servile nei prodotti della resistente, poiché non è emerso il rischio che il consumatore medio potesse essere indotto in errore riguardo alla provenienza sia del libro sia del pupazzo, considerando anche le differenze nella modalità di presentazione al pubblico dei rispettivi prodotti.
L’unica similitudine riscontrata dal Tribunale è la commercializzazione congiunta di un libro e un pupazzo, che, tuttavia, isolatamente considerata, non integra l’attività continuativa e sistematica necessaria per configurare il fenomeno parassitario previsto dal nostro ordinamento.
Conclusioni
Alla luce di quanto emerso, il Tribunale ha respinto le richieste della ricorrente, non avendo rilevato alcuna violazione del diritto d’autore sotto il profilo della contraffazione, né condotte riconducibili a concorrenza sleale.
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di distinguere tra idee generiche, non tutelabili dal diritto d’autore e la loro espressione creativa e originale, unica forma soggetta a protezione legale.
Elena Bandinelli