Il Tribunale di Milano si è recentemente espresso in un caso di supposto plagio musicale avente ad oggetto un brano musicale ritenuto simile ad un altro brano depositato in precedenza come opera inedita presso la S.I.A.E.
I presupposti del plagio musicale
In via preliminare, al fine di stabilire la sussistenza del plagio musicale, il Tribunale ha ribadito alcuni importanti capisaldi.
Da un lato, ha ricordato che non è sufficiente la coincidenza di un frammento musicale melodico tra i brani a confronto, in quanto deve prima essere verificata la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto d’autore dell’opera dell’ingegno, ossia la creatività e la novità del frammento musicale che si assume plagiato. Solo dopo avere effettuato questa analisi si può procedere a valutare, sulla base della comparazione delle opere, se il plagio concerna le componenti melodiche, armoniche e ritmiche meritevoli di tutela.
Dall’altro lato, il Tribunale ha stabilito che la mancata pubblicazione dell’opera dell’attore, e dunque il suo carattere inedito, non è di ostacolo alla piena operatività della disciplina sul diritto d’autore che tutela la c.d. compiutezza espressiva di qualsiasi opera indipendentemente dal fatto che essa costituisca una ‘sorgente di utilità’ e che sia già entrata nel mercato delle opere pubblicate. Oltretutto, l’art. 2575 c.c. riconosce espressamente che le opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alle scienze, alla letteratura, alla musica e alle arti figurative formano oggetto del diritto d’autore – e beneficiano della relativa tutela – qualunque ne sia il modo o forma di espressione. Pertanto, può essere ravvisata la compiutezza espressiva anche nell’inedito, nel caso in cui i requisiti della concretezza di espressione risultino soddisfatti.
Alla luce di quanto sopra, devono essere pertanto escluse dall’ambito di applicazione del diritto d’autore solo quelle idee, e quegli elementi iniziali ovvero embrionali di intuizione e di immaginazione, necessitanti ancora della elaborazione tipicamente autoriale e della integrazione con ulteriori elementi per dare luogo ad opere, per l’appunto compiute in quanto realizzatrici del progetto creativo.
Il Tribunale di Milano ha inoltre ribadito che le condotte dell’illecito usurpativo non sono tipizzabili e possono essere diverse e tra loro assai varie, fino a giungere all’estremo della condotta plagiaria di un’opera ancora non pubblicata. Pertanto, per logica coerenza, è possibile parlare di plagio anche in relazione ad un’opera registrata da parte di altra opera similare composta solo da appunti o tracce, purché se ne verifichi l’imitazione servile di quanto creato dall’autore con l’opera suscettibile di protezione.
La sentenza del Tribunale
Il Tribunale, pur riconoscendo in astratto sia la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto d’autore in relazione all’opera inedita fatta valere in giudizio, sia la possibilità di agire in giudizio anche quando l’opera è ancora inedita, nel caso concreto ha escluso l’ipotesi di plagio sulla base di sostanziali differenze nelle parti ritmiche, nella forma e nella struttura, emerse dal paragone delle due composizioni.
A prescindere dall’esito, i principi espressi dal Tribunale, troveranno sicuramente applicazione in molti casi futuri.
Elena Bandinelli