Tutela delle opere d’arte straniere: la sentenza Kwantum Nederland e Kwantum België

Il 14 ottobre 2024, nella causa Kwantum Nederland e Kwantum België (C-227/23), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha emesso una sentenza con la quale ha chiarito importanti aspetti relativi alla tutela delle opere d’arte straniere sul territorio dell’Unione.

Il caso

Un’azienda svizzera, produttrice di mobili di design, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale su alcune sedie create dai coniugi Charles e Ray Eames, cittadini statunitensi deceduti, tra cui quelli sulla Dining Sidechair Wood, presentata per la prima volta nel 1950 all’interno di un concorso di design del Museum of Modern Art di New York. L’azienda ha citato in giudizio la società olandese Kwantum per avere commercializzato una sedia denominata “sedia Paris”, che avrebbe violato i diritti d’autore sulla Dining Sidechair Wood.

La Corte suprema dei Paesi Bassi, chiamata a decidere la causa, si è rivolta alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, per fare risolvere alcune questioni pregiudiziali riguardanti la protezione di opere delle arti applicate – oggetti creati con uno scopo pratico, ma aventi valore artistico – provenienti da paesi terzi e di autori non cittadini di Stati membri.

Il contesto normativo: la direttiva 2001/29/CE e la Convenzione di Berna

La questione sollevata dalla Corte suprema dei Paesi Bassi riguarda, in primis, l’ambito di applicazione della direttiva 2001/29/CE, nota come “direttiva sul diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione”, che armonizza la tutela del diritto d’autore all’interno dell’Unione Europea, con lo scopo di adattare la protezione delle opere ai nuovi contesti digitali.

La decisione è particolarmente rilevante se si considera che, nel diritto internazionale opera la Convenzione di Berna, che stabilisce che gli autori dei Paesi firmatari godono, negli altri Paesi firmatari, degli stessi diritti degli autori nazionali, ma esiste un’eccezione per le opere delle arti applicate, in base alla quale i Paesi contraenti hanno concordato una clausola di “reciprocità sostanziale”, prevista dall’articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione.

Questa norma riserva alle legislazioni dei Paesi firmatari di determinare le condizioni e l’ambito di protezione delle opere delle arti applicate e dei disegni e modelli industriali. In particolare, per le opere protette, nel paese d’origine, unicamente come disegni e modelli, prevede che possa essere rivendicata, in un altro Paese firmatario della Convenzione, soltanto la protezione speciale ivi concessa ai disegni e modelli, stabilendo così un criterio di reciprocità sostanziale.

La sentenza della CGUE ha chiarito che anche le opere delle arti applicate rientrano nella protezione mediante diritto d’autore offerta dalla direttiva 2001/29/CE, purché possano essere qualificate come “opere”, ossia se sono originali, se riflettono la personalità del loro autore e dimostrano creatività.

È stato  quindi evidenziato che il principio di reciprocità sostanziale non può essere invocato dagli Stati membri per limitare la protezione delle opere d’arte applicate provenienti da paesi terzi e il cui autore sia un cittadino di un paese terzo, se queste opere sono presenti e commercializzate in uno Stato membro dell’Unione. Solo una normativa europea uniforme potrebbe stabilire se e come introdurre limitazioni specifiche per opere provenienti da paesi terzi, e gli Stati membri sono tenuti a tutelare le opere d’arte presenti nel territorio dell’Unione, indipendentemente dal paese d’origine delle opere o dalla cittadinanza dell’autore.

Il ruolo del legislatore dell’Unione Europea

La Corte ha richiamato l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CEDU), specificando che eventuali limitazioni alla concessione dei diritti esclusivi degli autori (quali il diritto di autorizzare o vietare la riproduzione e la distribuzione al pubblico delle loro opere) devono essere stabilite solo dal legislatore dell’Unione.

In particolare, la Corte si riferisce ai diritti sanciti dall’articolo 2, lettera a), e dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE. Tali diritti conferiscono agli autori il potere di decidere se consentire o meno la riproduzione e la distribuzione delle loro opere, diritti che sono alla base della protezione offerta dal diritto d’autore.

Ogni eventuale limitazione a questi diritti deve essere giustificata da esigenze di interesse pubblico e può essere introdotta solo attraverso una normativa dell’Unione, evitando così frammentazioni che minerebbero il mercato unico.

Le implicazioni per la tutela delle opere d’arte straniere in UE

La sentenza Kwantum Nederland e Kwantum België chiarisce, quindi, che tutte le opere d’arte presenti nel territorio dell’Unione Europea devono essere tutelate senza discriminazioni basate sulla nazionalità dell’autore o sul paese d’origine dell’opera. Questo principio si allinea con l’obiettivo dell’Unione di promuovere un mercato unico in cui le opere d’arte, inclusi gli oggetti delle arti applicate, siano protette in modo omogeneo, a beneficio tanto degli autori quanto dei consumatori.

La decisione della Corte rafforza l’idea di un “diritto d’autore europeo” che supera i confini nazionali e garantisce una tutela uniforme a tutte le opere d’arte. Da una parte, quindi, gli autori di paesi terzi che commercializzano le loro opere nel territorio dell’Unione vedranno riconosciuti i propri diritti d’autore con le stesse garanzie di un cittadino europeo; dall’altra, gli Stati membri non potranno introdurre barriere legislative nazionali che limitino tali diritti in virtù della reciprocità.

In questo modo, la protezione del patrimonio artistico e culturale diviene una responsabilità condivisa dell’intera Unione, in linea con i principi di uguaglianza e non discriminazione che sono alla base del progetto europeo.

Teresa Franza