Uso illecito di una fotografia su Internet: il danno secondo le tariffe SIAE

Il Tribunale di Napoli con sentenza del 22 marzo 2022, accertato l’uso illecito da parte di una società dei diritti connessi su una fotografia, ha condannato la società medesima a risarcire i danni subiti dal titolare di diritti sulla foto, quantificandoli usando le tariffe SIAE.

Il caso coinvolgeva una società tedesca titolare, in via derivata per averli acquistati dal fotografo, dei diritti di sfruttamento economico su una fotografia raffigurante una veduta aerea del Vesuvio. La fotografia era stata pubblicata anche sul sito del fotografo che l’aveva scattata, riportava le sue credenziali ed era acquistabile, con licenza, direttamente dal sito del fotografo.

Tale fotografia, ad insaputa del fotografo e della società tedesca, titolare dei citati diritti, veniva però pubblicata da una società italiana sul suo sito per fini promozionali.

Il Giudice partenopeo raffigura un illecito nel comportamento della società italiana, ribadendo che anche la semplice fotografia, priva di natura creativa come può essere quella di una veduta aerea del Vesuvio, merita una tutela.

In particolare, il Tribunale di Napoli introduce criteri volti ad individuare chi sia il titolare del diritto di riproduzione della semplice fotografia pubblicata sul web e fa proprie le scelte giurisprudenziali volte a colmare i dubbi interpretativi sulla quantificazione del danno.

In sintesi la sentenza ci dice che:

  • spetta al Giudice accertare, di volta in volta, se la fotografia per cui è causa sia un’opera fotografica, dotata di quel minimo gradiente di creatività, e se il fotografo che l’ha scattata sia autore e titolare di tutti i diritti d’autore di natura sia morale e sia patrimoniale previsti dalla normativa di riferimento (appunto la legge sul diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941);
  • in mancanza del minimo gradiente di creatività, la fotografia si qualifica come “semplice fotografia” e il titolare gode solo dei diritti di riproduzione, diffusione e spaccio sulla fotografia ai sensi dell’art. 88 della legge n. 633 del 22 aprile 1941;
  • il fotografo può cedere i suoi diritti a terzi che diventano titolari, in via derivativa, dei medesimi;
  • tanto il fotografo quanto il titolare in via derivativa dei diritti di riproduzione, diffusione e spaccio sulla fotografia devono essere tutelati da ogni forma di violazione;
  • se la fotografia è pubblicata sul web, il fotografo per farsi riconoscere come titolare ed essere tutelato deve indicare le proprie credenziali sul sito del fotografo stesso assolvendo ai requisiti dell’art. 90 della legge n. 633 del 22 aprile 1941.

Tutte queste circostanze erano presenti nel caso di specie.

Soprattutto, la sentenza riconferma l’orientamento in giurisprudenza che per la quantificazione del danno subito tanto dal fotografo quanto dalla società tedesca, a causa dell’utilizzo non autorizzato della fotografia da parte di un terzo, le tabelle del Compendio SIAE sono un parametro di riferimento per la quantificazione di tale danno, in via equitativa (vedi anche Trib. di Roma, sez. spec. imprese, 15490 del 1/10/2021).

 

Maria Luisa Milanesi