Il Marchio Biologico Italiano: un passo in avanti per la tutela dei prodotti biologici

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha recentemente adottato, in data 26 maggio 2026, il decreto recante le condizioni e le modalità di attribuzione e utilizzo del Marchio Biologico Italiano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale lo scorso 13 luglio 2026.

Il Marchio Biologico Italiano, istituito dall’art. 6 della Legge 9 marzo 2022, n. 23, è un marchio nazionale di proprietà esclusiva del MASAF ed è volto a valorizzare i prodotti biologici ottenuti con materie prime italiane. La legge prevede infatti che il marchio contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico e realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.

L’utilizzo di tale segno è volontario e può essere richiesto dagli operatori biologici con sede legale e produttiva nel territorio dell’Unione Europea, a condizione che i prodotti biologici siano contrassegnati dalla dicitura «Agricoltura Italia» o «Acquacoltura Italia», ai sensi dell’art. 32, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2018/848.

Gli stessi, secondo quanto stabilito dal recente Decreto, dovranno darne comunicazione al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste tramite applicativo informatico dedicato, disponibile gratuitamente nel Sistema Informativo Biologico (SIB).

La comunicazione dovrà contenere le generalità dell’operatore biologico, l’elenco dei prodotti sui quali si intende utilizzare il marchio e un’autodichiarazione con cui l’operatore dichiara di aver comunicato all’autorità o all’organismo di controllo competente, a cui è assoggettata la propria attività e che accerta il rispetto dei requisiti previsti dal Reg. (UE) 2018/848, la volontà di utilizzare il Marchio Biologico Italiano nei prodotti selezionati.

Inoltre, l’operatore deve depositare un atto con cui si impegna a rispettare le disposizioni previste dal decreto e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Al momento della comunicazione, il Sistema Informativo Biologico effettuerà un controllo di coerenza sulla sussistenza dei requisiti, verificando l’iscrizione dell’operatore nell’elenco nazionale degli operatori biologici e il possesso di un certificato biologico in corso di validità. Decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione senza che sia stato notificato il diniego da parte del Ministero, l’operatore biologico sarà autorizzato all’uso del marchio in questione.

In merito all’etichettatura dei prodotti, il Decreto stabilisce che l’apposizione del marchio in etichetta è consentita esclusivamente in aggiunta al logo di produzione biologica dell’Unione Europea e che lo stesso non può in nessun caso costituire, sovrapporsi o limitare la visibilità del logo biologico dell’UE. Il Marchio Biologico Italiano, inoltre, non può avere dimensioni maggiori rispetto al logo di produzione biologica UE ed è vietata l’aggiunta di qualsiasi testo, alterazione della forma e degli elementi visivi, né può essere coperto, neanche parzialmente, da altri marchi, loghi, scritte o elementi grafici.

L’allegato al Decreto stabilisce che il Marchio Biologico Italiano deve essere conforme al seguente modello:

marchio biologico italiano

Sono state inoltre individuate le dimensioni minime che possono essere utilizzate, nonché le proporzioni tra altezza e larghezza cui gli operatori biologici devono attenersi al momento dall’applicazione dello stesso sul prodotto.

L’Allegato, infine, predispone delle versioni alternative del segno, utilizzabili esclusivamente in caso di scarsa visibilità.

Tania Giampieri