La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32408 del 7.7.2022, ha respinto il ricorso promosso dalla nota casa automobilistica di Maranello statuendo che la riproduzione fedele dei suoi modelli d’auto d’epoca non solo non violasse alcun diritto di privativa industriale e d’autore ma che neppure costituisse atto di concorrenza sleale.
Dello stesso avviso la sentenza di primo grado, poi confermata dalla Corte d’Appello di Bologna con la pronuncia n. 2029 del 15.6.2016.
Il giudice di secondo grado, infatti, riteneva che la fedele riproduzione, in scala ridotta, dei modelli di auto, pur avendo il marchio della scuderia ben in vista, non costituisse un utilizzo illecito del marchio in questione, non essendovi stato alcun effetto confusorio dato che la riproduzione del segno mirava soltanto ad una riproduzione fedele dei veicoli originali.
Secondo la corte bolognese, inoltre, l’attore neppure poteva godere della tutela del diritto d’autore, in ragione del difetto del valore artistico delle proprie auto riprodotte come modellino.
Avverso tale sentenza ricorreva la nota casa automobilistica, presentando ricorso innanzi al giudice di legittimità e sostenendo, tra le altre questioni, che il modellino in scala, una volta tolto dalla confezione, recherebbe solo i marchi della scuderia dando luogo ad una confusione in ordine alla fonte di provenienza.
Inoltre, l’attore osservava che la corte di appello, nel richiamare i principi di diritto di cui alla sentenza resa dalla Corte di Giustizia nel procedimento ‘C 48/05 Adam Opel Ag e Autec AG’ avrebbe analizzato la sola funzione distintiva di marchio, avente il compito di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto, tralasciando tuttavia di esaminare le altre funzioni di marchio, specie se dotato di rinomanza, quali quella evocativa, di investimento e pubblicitaria.
La Suprema Corte, investita della questione, ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione.
In primo luogo, ha osservato che la corte di appello avesse invero correttamente applicato i principi di diritto elaborati dalla sentenza europea osservando altresì che la società ricorrente si fosse limitata ad invocare genericamente l’avvenuta violazione delle funzioni pubblicitaria ed evocativa di marchio noto senza tuttavia indicare le norme giuridiche che avrebbero formato oggetto di violazione e senza neppure allegare elementi idonei a confutare la tesi del giudice bolognese in ordine all’uso del marchio in funzione non evocativa.
Inoltre, il Giudice osservava che le fedeli riproduzioni con apposizione del marchio della scuderia non hanno arrecato alcun pregiudizio, neppure potenziale, alla casa automobilistica.
Infatti, alcuni modellini della convenuta sono addirittura esposti nella galleria attorea a Maranello, oltre che essere pubblicati in riviste di settore, per cui l’uso del segno da parte della convenuta non avrebbe in alcun modo danneggiato il celebre marchio del cavallino.
In conclusione, la riproduzione, fedele alla realtà, di modelli in scala di autovetture non costituisce un utilizzo illecito del marchio della società di Maranello, non essendovi stato nessun effetto confusorio, nè un comportamento professionalmente scorretto da parte della convenuta.
Il ricorso dell’attore veniva quindi rigettato.
Giulia Mugnaini