A seguito della conversione in legge del D.L. 17 marzo 2020, n.18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con un comunicato pubblicato sulla pagina Internet ufficiale, l’UIBM ha annunciato che “All’art. 103, comma 2, viene disposto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti i titoli della proprietà industriale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Per i titoli di proprietà industriale, alla scadenza di tale periodo sarà onere dell’interessato che intenda prolungare la durata di un titolo, attivarsi con i pagamenti, nelle forme già previste dall’ordinamento, al fine di conseguirne il mantenimento in vita o il rinnovo”.
Per maggiori informazioni: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/covid-19-estesa-la-validita-dei-titoli-di-proprieta-industriale-in-scadenza