Il diritto all’oblio

Lo scorso 13 maggio, con la sentenza n. 131, la Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di pronunciarsi in merito ad un interessante caso sulla tutela dei dati personali nell’ambito del web.

La vicenda ha visto contrapporsi da una parte il Sig. Costeja Gonzalez e l’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e dall’altra Google Spain SL e Google Inc.. Il primo ha rivolto all’AEPD esplicita richiesta di imporre alle due società la rimozione delle informazioni relative a personali vicende giudiziarie, ormai concluse anni prima, dai risultati del celebre motore di ricerca. L’Agencia ha dato ragione al denunciante. Google Spain SL e Google Inc. sono allora ricorse avanti il Giudice nazionale, il quale ha rinviato in via pregiudiziale la questione alla Corte di Giustizia.

I punti individuati riguardano tutti l’applicabilità alla vicenda della direttiva 95/46/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla loro tutela. Nel decidere i temi controversi, la Corte ha qualificato come “trattamento dei dati personali” i meccanismi alla base di un motore di ricerca, dal reperimento alla messa a disposizione dei dati, e come “responsabile” del predetto trattamento il gestore del motore di ricerca stesso.

Il nodo più importante è però sicuramente quello relativo al c.d. “diritto all’oblio”. Sul tema, il Giudice comunitario ha dovuto fare da arbitro in uno “scontro” tra tre distinti interessi: quello del titolare dei dati a che “l’informazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico”; quello “economico del gestore del motore di ricerca”; quello del grande pubblico “ad accedere all’informazione”. La soluzione è andata in favore dell’interessato alla soppressione dei dati relativi alla sua persona emergenti dall’attività di ricerca, “sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione Europea]”. Tale “diritto all’oblio”, specifica la Corte, può essere esercitato direttamente nei confronti dei gestori dei motori di ricerca, incontrando comunque un limite invalicabile nella tipologia di informazioni, dato che dovranno trattarsi di dati “inesatti, […] inadeguati, non pertinenti o eccessivi in rapporto alle finalità del trattamento, che non siano aggiornati, oppure che siano conservati per un arco di tempo superiore a quello necessario”.

La soccombente Google, nell’adeguarsi a tale decisione, ha predisposto un apposito form online – reperibile all’indirizzo https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch – per le richieste di eliminazione dei risultati di ricerca, in cui dovranno essere indicati il nome da rimuovere, l’URL dei link contenenti tale nome ed una breve motivazione della richiesta.