DABUS: l’EPO si pronuncia sulla possibilità di indicare un’intelligenza artificiale come inventore

Il 14.09.2022 è stato pubblicato sul Bollettino Europeo il rigetto della domanda di brevetto presentata dal Dott. Thaler, che designava come inventore un’intelligenza artificiale.

Il caso DABUS

Dabus è il nome della macchina ideata dallo scienziato statunitense Dott. Stephen Thaler (acronimo di device for the autonomous bootstrapping of unified sentience). La macchina si compone di due reti neurali artificiali in grado di elaborare informazioni note al fine di elaborare idee innovative.

In sintesi, l’algoritmo del Dott. Thaler consente alla macchina di sviluppare soluzioni originali ma anche di valutare in modo “critico” le idee generate dalle interconnessioni del sistema per determinarne le possibilità di successo e il carattere inventivo.

Nel 2018, DABUS ha autonomamente ideato due invenzioni originali: la prima è un contenitore per alimenti, la seconda è un dispositivo luminoso per attirare l’attenzione in situazioni di emergenza. Le invenzioni sono state oggetto di due distinte domande di brevetto presentate pressoché contestualmente in più territori – tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Sud Africa, Australia ed Europa – provocando un dibattito globale sul ruolo dell’intelligenza artificiale nel contesto attuale.

Nonostante l’ultima pronuncia negativa dell’EPO, il caso DABUS ha dimostrato come le posizioni dei diversi Uffici riceventi non siano perfettamente allineate e, soprattutto, che le interpretazioni delle disposizioni normative in materia di innovazione arranchino a tenere il passo con l’evoluzione tecnologica.

Infatti, in prima battuta Stati Uniti, Regno Unito, Australia ed Europa hanno rigettato entrambe le domande di brevetto, sostanzialmente con la stessa motivazione: l’inventore designato nella domanda di brevetto deve essere una persona fisica, dotata di capacità giuridica.

Nonostante le specificità delle diverse normative, viene sempre richiesta l’indicazione del “nome” dell’inventore del trovato che si intende brevettare. Per ovviare al requisito richiesto dalle modulistiche ufficiali, il Dott. Thaler ha dato un nome alla sua macchina, DABUS appunto, e, in estrema sintesi, nel corso dei vari procedimenti ha sostenuto di essere legittimato a presentare le relative domande in qualità di proprietario e ideatore della macchina stessa. Nel merito, il Dott. Thaler ha sostenuto anche che il pubblico avesse diritto di sapere chi è il vero inventore e come è stata realizzata l’invenzione.

Ma questa ricostruzione non ha convinto quasi nessuno degli Uffici riceventi.

In particolare, negli Stati Uniti il rigetto dello U.S.P.T.O è stato motivato soprattutto sulla base dell’impossibilità di riconoscere diritti in favore di una macchina, in quanto entità priva di capacità giuridica. Peraltro, sulla base di motivazioni analoghe, il 14.02.2022, il Copyright Office degli Stati Uniti ha definitivamente rigettato anche la richiesta di tutelare attraverso il copyright l’opera d’arte creata da un’altra macchina, sempre ideata dal Dott. Thaler.

Anche la Corte d’Appello del Regno Unito, il 21.9.2021, ha confermato la precedente decisione della High Court, rigettando entrambe le domande di brevetto perché l’inventore designato non era un essere umano. Tuttavia, la decisione non è stata presa all’unanimità dei Giudici della Corte d’Appello.

In Australia, dopo un primo rigetto delle domande, il 20.07.2021 c’era stato invece un accoglimento giudiziale delle domande del Dott. Thaler da parte della Corte australiana, secondo la quale la nozione di “inventor” contenuta nel Patents Act non si riferisce esclusivamente alle persone fisiche. Tuttavia, in seguito all’appello, la Corte Federale Australiana ha ribaltato la decisione del primo Giudice riallineando la posizione australiana a quella di Regno Unito, Stati Uniti ed Europa.

Anche l’EPO, infatti, aveva rigettato nel 2020 le due domande di brevetto. Le pronunce sono poi state confermate dal Legal Board of Appeal con decisioni pubblicate il 5.7.2022 e il 4.8.2022 (domande EP 18 275 163 e EP 18 275 174). Nelle sue decisioni l’EPO afferma che, ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo (EPC), l’inventore designato nella domanda di brevetto deve essere un essere umano. A sostegno di questa conclusione, l’Ufficio riporta la definizione di “inventore” dei dizionari di lingua inglese che, inevitabilmente, si riferiscono ad esseri umani. Oltre a questa interpretazione rigorosamente letterale della Convenzione, l’EPO ha sottolineato che la designazione di un inventore è funzionale al riconoscimento di una serie di diritti, postulando così la necessaria capacità giuridica dell’inventore.

Ad oggi, quindi, l’unico Ufficio al mondo che ha riconosciuto a DABUS la qualità di inventore è quello del Sud Africano: il 24.6.2021 le due domande di brevetto presentate dal Dott. Thaler sono state ritenute conformi al Patents Act del 1978 e pubblicate ufficialmente sul South African Patent Journal.

Nonostante il bilancio complessivo della parabola DABUS sia sfavorevole al Dott. Thaler, è evidente che le posizioni non coincidono perfettamente né a livello globale (come dimostra il Sud Africa) né internamente a livello locale (è il caso di Australia e Regno Unito). Quindi, forse, la parola fine non è ancora stata scritta.

Ilaria Feriti