Il Tribunale di Roma, con una sentenza emessa il 17 maggio 2024, ha stabilito un precedente significativo in materia di diritto d’autore, in particolare per quanto riguarda la protezione del titolo di un’opera letteraria. Il caso ha riguardato due opere, entrambe intitolate “La scordanza” e pubblicate a distanza di nove anni l’una dall’altra e il punto di diritto affrontato è stata l’idoneità distintiva del titolo di un’opera, protetto dall’art. 100 della Legge sul diritto d’Autore (L.d.A. 633/1941).
Il caso giudiziario: una disputa sul titolo
La controversia ha coinvolto l’autore di un romanzo pubblicato nel 2008 il quale ha citato in giudizio l’autrice e la casa editrice responsabile della pubblicazione, nel 2017, di un libro avente il medesimo titolo.
L’autore ha sostenuto che il titolo “La scordanza“, originariamente utilizzato nel suo romanzo, fosse frutto di un processo creativo e distintivo, in quanto tratto da antichi dialetti del Sud Italia e utilizzato per rappresentare il tema centrale della trama: l’oblio di un trauma emotivo, nello specifico la morte prematura della figlia del protagonista. L’uso dello stesso titolo senza il consenso espresso da parte della scrittrice aveva causato confusione tra le due opere, danneggiando il successo del primo romanzo e violando il diritto d’autore dell’attore sull’utilizzo del titolo stesso.
La convenuta ha contestato la pretesa della controparte, sostenendo che il termine “scordanza” non fosse di suo esclusivo uso, appartenendo già al dialetto e alla cultura popolare di alcune regioni italiane, e che i contenuti delle due opere fossero sufficientemente diversi da evitare di ingenerare nei lettori qualsiasi rischio di confusione.
Il Tribunale ha respinto tali argomentazioni, ritenendo che, sebbene il termine fosse già esistente e non fosse stato inventato dall’attore, il suo uso nel contesto di un titolo letterario conferiva una specifica capacità distintiva all’opera, e ciò a prescindere da una valutazione sui caratteri della creatività e novità che sono elementi costitutivi del diritto d’autore sull’opera dell’ingegno ex artt. 1 e 2 L.d.A..
La decisione del Tribunale: il titolo come segno distintivo
La sentenza ha chiarito che la protezione del titolo non si basa sui requisiti di originalità, creatività e novità del titolo controverso, ma sulla capacità di individuare chiaramente l’opera a cui è associato.
Nel caso di “La scordanza”, il Tribunale ha ritenuto che il termine, sebbene utilizzato in altre circostanze linguistiche, avesse una limitata diffusione, tanto nel linguaggio contemporaneo, quanto in quello letterario, oltre ad un significato inscindibilmente legato alla trama del libro, finendo per assumere, dunque, il carattere di un segno distintivo “forte”. Di conseguenza, quel titolo è meritevole di protezione in virtù della funzione distintiva che esplica sull’opera, costituendo “l’efficacia individuatrice” la ragione esclusiva della tutela giuridica accordata ai titoli letterari.
Inoltre, secondo la sentenza, l’equivalenza tra i titoli dei due libri aveva creato un rischio concreto di confusione tra i lettori, ed un vantaggio per l’autrice del secondo libro, che avrebbe potuto beneficiare del riconoscimento ottenuto dal primo romanzo, già ampiamente apprezzato dalla critica.
Le implicazioni della sentenza
Il Tribunale ha stabilito, perciò, che l’uso del titolo “La scordanza” da parte della convenuta violava l’art. 100 della Legge sul diritto d’Autore. Ha quindi ordinato il ritiro dal commercio del libro pubblicato nel 2017 e ha riconosciuto all’attore, a titolo di risarcimento, una somma forfetaria (di 2.500 euro) pari al c.d. “prezzo del consenso“, ossia la somma che la convenuta avrebbe dovuto corrispondere all’autore per poter utilizzare legittimamente il suo titolo.
Il Tribunale ha invece respinto l’ulteriore richiesta attorea di risarcimento per danni morali, poiché non ha ritenuto che il titolo fosse stato utilizzato dalla convenuta in modo denigratorio o lesivo per la reputazione dell’autore o della sua opera.
La protezione del titolo di un’opera letteraria: criteri di protezione e non decadenza per “non uso”
Un aspetto cruciale della sentenza è la conferma del principio secondo cui la tutela del titolo non dipende necessariamente dalla sua originalità o dalla notorietà dell’opera stessa, ma dalla sua capacità di distinguere chiaramente un’opera dalle altre e di evitare confusione nel pubblico ex art. 100 L.d.A..
Il titolo di un libro svolge così una funzione simile a quella di un marchio: protegge l’identità dell’opera e ne impedisce l’uso improprio. D’altra parte, il Tribunale ha chiarito che, diversamente da quanto accade per i marchi o i titoli di giornali e periodici, per le opere letterarie non è prevista la possibilità di una decadenza per il suo mancato uso da parte dell’autore. In tal modo, viene garantita una protezione più stabile e duratura per i titoli dei libri, che possono essere ripubblicati anche a distanza di molti anni dai legittimi autori senza temere di perdere l’identità e l’integrità delle loro opere.
Teresa Franza