La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3231 del 9 febbraio 2025, si è espressa sulla possibilità di azionare in via autonoma un giudizio di accertamento dell’autenticità di un’opera d’arte.
Il caso trae origine dalla contestazione sollevata da parte di un collezionista nei confronti di una Fondazione, costituita a protezione del patrimonio di un determinato artista, la quale ha negato di autentica e catalogare come attribuita all’artista in questione un’opera acquistata dal collezionista proprio presso la stessa Fondazione.
I precedenti giudizi di merito
Il Tribunale di Milano, prima, e la Corte d’Appello, poi, avevano riconosciuto l’autenticità dell’opera, rilevando l’idoneità delle prove addotte da parte attrice a dimostrare la paternità del dipinto in capo al determinato pittore.
La Corte d’Appello era giunta anche a ordinare l’inserimento dell’opera nel catalogo ufficiale della Fondazione, ritenendo che ciò rispondesse all’interesse collettivo alla pubblicazione onde consentire la più estesa fruizione delle opere del maestro.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha cassato la sentenza d’appello, rigettando i primi due motivi del ricorso e ritenendo assorbito il terzo.
In particolare, col primo motivo, la ricorrente contestava l’inammissibilità della domanda di mero accertamento dell’autenticità dell’opera in assenza di un diritto sostanziale da tutelare. La Cassazione, a tal proposito, ha ribadito il principio secondo il quale la giurisdizione civile ha per oggetto la tutela di diritti già sorti (e non meramente potenziali). L’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. deve essere concreto e attuale, non potenziale o ipotetico. Nel caso in esame, è stata constatata l’assenza di una lesione del diritto di proprietà della ricorrente, che rimaneva incontestato, né si pone una questione di tutela del diritto morale dell’autore non azionabile se non dai soggetti di cui agli artt. 20 e 23 Legge sul Diritto d’Autore.
Quindi la Corte ha ribadito che non si può ritenere ammissibile l’azione di accertamento a tutela del bene giuridico (ossia l’opera d’arte), in relazione ad una qualità (cioè, la paternità artistica) del bene rilevante per l’esercizio del diritto di proprietà e per la determinazione del valore di mercato dell’opera.
In relazione al secondo motivo del ricorso, la Corte affronta la questione sulla legittimità della decisione della Corte d’Appello di inserire l’opera nel catalogo della Fondazione. La Cassazione ha stabilito che tale imposizione viola il principio costituzionale di libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), per sua natura incoercibile, tutelando il diritto della Fondazione a esprimere un proprio autonomo giudizio critico sull’autenticità delle opere, senza vincoli imposti da sentenze giudiziarie. Non esiste infatti, nel nostro ordinamento, un principio in virtù del quale un ente privato sia obbligato a pubblicare su un proprio catalogo di opere d’arte di un determinato autore un provvedimento giudiziario in tema di accertamento dell’autenticità di un’opera d’arte attribuita al medesimo autore al quale è dedicato lo stesso catalogo.
Il terzo motivo, integralmente assorbito dalla decisione sui primi due, concerneva l’erronea applicazione dell’art. 166 della Legge sul Diritto d’Autore, poiché la Corte d’Appello ha disposto la pubblicazione del dispositivo della sentenza al di fuori dei casi previsti dal nostro ordinamento, che si riferisce esclusivamente a decisioni su azioni promosse dal titolare del diritto morale sull’opera, circostanza non ricorrente nel caso in esame.
Conclusioni
La decisione della Cassazione chiarisce che l’azione giudiziaria per accertare l’autenticità di un’opera è ammissibile solo se diretta a tutelare un diritto soggettivo, escludendo intenti meramente speculativi. Inoltre, ribadisce che un ente privato, come una Fondazione, non può essere obbligato a catalogare un’opera, in quanto attività riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelata.
Elena Bandinelli