Registrabilità come marchio dello sketch di un fuoristrada: la recente sentenza del Tribunale dell’Unione Europea

La distintività di un marchio è un requisito fondamentale per ottenerne la registrazione. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento sul marchio dell’Unione europea (EUTMR), non possono infatti essere registrati come marchi quei segni privi di carattere distintivo, ossia incapaci di distinguere i prodotti o i servizi contraddistinti dal segno come provenienti da una specifica origine commerciale.

Ci si può dunque chiedere: un semplice schizzo stilizzato di un veicolo, come un fuoristrada, può avere carattere distintivo ed essere pertanto registrabile come marchio?

Uno sketch può essere registrato come marchio?

Il Tribunale dell’Unione Europea, con la sentenza del 19 marzo 2025, si è recentemente pronunciato sul tema affrontando un caso relativo alla registrabilità di un marchio costituito da uno sketch molto semplice e stilizzato di un veicolo fuoristrada, precisamente:

La domanda di registrazione in questione è stata infatti respinta in fase di esame poiché considerata priva del carattere distintivo necessario a indicare una specifica origine commerciale. In particolare, il segno è stato qualificato come un «semplice riferimento informativo alla natura, qualità e/o destinazione d’uso dei beni» (ossia, i veicoli), rappresentando soltanto un simbolo convenzionale per questo tipo di prodotti.

Contro tale decisione veniva presentato ricorso. La ricorrente chiedeva l’annullamento integrale della decisione sostenendo che anche un segno puramente figurativo potesse invero possedere un sufficiente grado di carattere distintivo e ciò quando il pubblico di riferimento, anziché percepirlo semplicemente come l’aspetto del prodotto, ne riconoscesse elementi in grado di distinguerlo da una mera rappresentazione generica, facendo apparire il segno come una deviazione rispetto alla norma del settore, come nel caso di specie.

Secondo la ricorrente, in breve, la specifica stilizzazione del segno — in particolare la sua incompletezza e il design minimalista — contribuiva a conferirgli un carattere distintivo idoneo alla registrazione come marchio.

Tuttavia, per la Commissione di ricorso, il fatto che il veicolo raffigurato fosse disegnato in modo semplificato non costituiva una rielaborazione grafica di rilievo tale da conferirgli carattere distintivo.

Conclusioni

A ben vedere, poiché il segno era utilizzato in diretto collegamento con i veicoli a motore, inclusi i fuoristrada, e con i relativi pneumatici e ruote, il pubblico dell’Unione Europea lo avrebbe associato immediatamente e senza particolari riflessioni a tali beni.

Per l’Ufficio Europeo la mancanza di alcune linee non avrebbe dunque distolto il consumatore dalla percezione del segno come un semplice veicolo, e l’incompletezza della rappresentazione non sarebbe stata tale da trasformare l’impressione complessiva in qualcosa di diverso da quella di un mero fuoristrada.

A ciò si aggiunga che la domanda di marchio in esame non trasmetteva alcun messaggio aggiuntivo: il disegno non presentava né elementi in grado di rimanere impressi nella memoria del consumatore come indicazioni dell’origine commerciale né riferimenti alla società richiedente.

Sulla base di tali motivazioni, il ricorso veniva respinto.

La questione veniva dunque sottoposta al Tribunale dell’Unione Europea, che confermava il rigetto della domanda di registrazione.

Il Giudice europeo, ribadendo quanto già affermato in precedenti decisioni, stabiliva che il segno proposto – una scena tipica e abituale di un fuoristrada – fosse privo di elementi grafici, stilistici o concettuali idonei a conferirgli capacità distintiva. In quanto tale, non poteva assolvere alla funzione di marchio, risultando carente del requisito essenziale per ottenere tutela giuridica.

 

Giulia Mugnaini