Anatomia della legge italiana sull’intelligenza artificiale: Strategia e Autorità nazionali

Continua la nostra analisi della legge italiana sull’intelligenza artificiale (legge n. 132 del 23 settembre 2025).

Capo III – STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITÀ NAZIONALI E AZIONI DI PROMOZIONE
Art. 19 Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale e Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale
Art. 20 Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale
Art. 21 Applicazione sperimentale dell’intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Art. 22 Misure di sostegno ai giovani e allo sport
Art. 23 Investimenti nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico
Art. 24 Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

Strategia e Autorità nazionali

Il Capo III concretizza la strategia nazionale e attua, con la nomina delle autorità nazionali, quanto demandato dall’art. 70 dell’AI Act “Designazione delle autorità nazionali competenti e dei punti di contatto unici”.

In particolare, vengono nominate due Autorità, con funzioni concorrenti:

  • l’AgID, Agenzia per l’Italia Digitale, sarà responsabile di promuovere l’innovazione e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e svolgerà le funzioni di notifica;
  • l’ACN, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, sarà responsabile per la vigilanza e il monitoraggio del mercato, incluse le attività ispettive e sanzionatorie dei sistemi di intelligenza artificiale, e costituirà il punto di contatto unico con le istituzioni dell’Unione europea.

Entrambe le Agenzie poi, nell’ambito delle proprie competenze, dovranno assicurare l’istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi AI conformi alla normativa.

Si tratta, in buona sostanza, delle cd. sand box, la cui istituzione è stata demandata agli stati europei attraverso l’AI Act, il quale dedica l’intero Capo VI alle “Misure a sostegno dell’innovazione”.

Ciò che l’AI Act voleva incentivare, infatti, era proprio uno sviluppo strategico e interno all’UE di sistemi di AI, affidando ai singoli stati la gestione e il finanziamento idoneo allo sviluppo.

La legge italiana, ad oggi, ha solo indicato chi saranno gli enti gestori di queste sand box, ma di fatto nulla sappiamo ancora su come e quando verranno disciplinate nel concreto.

Dopo la nomina di AgID e ACN, la legge italiana ha devoluto il finanziamento di 300.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per la realizzazione di progetti sperimentali volti all’applicazione dell’AI, ma solo per i servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a cittadini e imprese (art. 21).

All’articolo 23, invece, viene autorizzato un investimento (sotto forma di equity e quasi equity) fino all’ammontare complessivo di un miliardo di euro, nel capitale di rischio di:

  1. PMI con elevato potenziale di sviluppo e innovative, aventi sede operativa in Italia, oppure
  2. imprese non italiane, ma aventi sede operativa in Italia, al fine di promuoverne lo sviluppo come campioni tecnologici nazionali.

È opportuno osservare che, la gestione di questi fondi e delle sand box, così come in generale le attività di vigilanza e controllo, sono tutte gestite da Agenzie non indipendenti, in quanto sia AgID che ACN vengono elette dal governo stesso. Questa scelta presenta profili di contrasto con quanto imposto dall’art. 70 AI Act, laddove prevede che:

 “Tali autorità nazionali competenti esercitano i loro poteri in modo indipendente, imparziale e senza pregiudizi, in modo da salvaguardare i principi di obiettività delle loro attività e dei loro compiti e garantire l’applicazione e l’attuazione del presente regolamento. I membri di tali autorità si astengono da qualsiasi atto incompatibile con le loro funzioni”.

In aggiunta alle Autorità nazionali nominate, il Legislatore italiano istituisce un Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale.

Anche il Comitato presenta una forte impronta politica, in quanto viene presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto da una serie di ministri in posizioni strategiche (economia, finanza, made in Italy, università, ricerca, salute, etc.) e da due Autorità politiche, quella delegata per la sicurezza e quella per la transizione digitale.

Le Deleghe al Governo

La gestione politica e governativa, improntata ad un accentramento di potere, è indubbiamente un tratto distintivo di questa Legge, la quale, infatti, si caratterizza anche per la previsione di innumerevoli deleghe al Governo.

Oltre all’art. 16, di cui si è già parlato, e le delega ai singoli Ministeri, anche l’intero art. 24 viene ulteriormente dedicato alle “Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”.

Nel seguente riquadro si riporta un elenco dei principali ambiti che dovranno essere disciplinati tramite l’emanazione di decreti legislativi, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Come è possibile osservare, la quantità è ingente.

  • Attribuire tutti i poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 in capo alle autorità nazionali di cui all’articolo 20;
  • Apportare alla normativa vigente, ivi inclusa quella in materia di servizi bancari, finanziari, assicurativi e di pagamento, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale adeguamento al regolamento (UE) 2024/1689;
  • Attribuire alle autorità di cui all’arti colo 20 il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall’articolo 99 del regolamento (UE) 2024/1689;
  • Prevedere percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale anche da parte degli ordini professionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
  • Potenziare, all’interno dei curricolare scolastici, lo sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche legate alle discipline STEM;
  • Prevedere un’apposita disciplina per l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia;
  • Prevedere, nei corsi universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché nei percorsi di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy), coerentemente con i rispettivi profili culturali e professionali, attività formative per la comprensione tecnica e l’utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie;
  • Valorizzare le attività di ricerca in materia di intelligenza artificiale da parte di università, istituzioni AFAM, ITS Academy ed enti pubblici di ricerca e agevolare le collaborazioni universitarie;
  • Definire poteri di vigilanza per imporre ai fornitori di trasmettere informazioni, effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza preavviso, e di svolgere controlli sulla conduzione delle prove in condizioni reali e sui relativi sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio;
  • Adeguare il quadro sanzionatorio e definire le misure di esecuzione applicabili ai sensi dell’AI ACT, nonché il procedimento applicabile per l’irrogazione delle sanzioni o l’applicazione delle misure di esecuzione;
  • Adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale;
  • Prevedere strumenti, anche cautelari, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, assistiti da un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;
  • Introdurre autonome fattispecie di reato, incentrate sull’omessa adozione o sull’omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l’utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la vita o l’incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato;
  • Precisare criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale;
  • Prevedere strumenti di responsabilità civile a tutela del danneggiato;
  • Regolare l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari;
  • Modificare, a fini di coordinamento e di razionalizzazione del sistema, la normativa sostanziale e processuale vigente, in conformità ai princìpi e ai criteri enunciati.

Conclusioni

Le deleghe, come noto, hanno il pregio di non rendere “statico” un testo di legge, vincolandolo nel tempo a soluzioni interpretative forzate che mal si adattano al cambiamento tecnologico. Dall’altro lato, però, un eccessivo ricorso allo strumento di delega crea confusione applicativa, dispersione e mancanza di certezza nel diritto.

I continui rimandi a futuri documenti integrativi, delegati al Governo o a chi vi collabora, rendono ancora incerti molti aspetti pratici e impongono un continuo monitoraggio e un continuo aggiornamento da parte di chi opera nel campo IT.

L’accentramento di potere, di fatto attuato tramite questa legge, è stato fortemente criticato anche da Amnesty International. Nell’articolo citato viene denunciato il fatto che le autorità nazionali incaricate di regolare l’intelligenza artificiale sono affiliate al Governo e che, inoltre, non sono stati previsti meccanismi di ricorso in caso di errori dei sistemi AI. Viene poi fatta una riflessione sulla regolamentazione dell’uso di sistemi AI per l’identificazione biometrica, ambito invasivo e potenzialmente molto lesivo delle libertà dei cittadini.

Barbara Tombini

Precedenti articoli sulla legge italiana sull’Intelligenza Artificiale

  1. Principi e obiettivi: https://brevettinews.it/internet-domini/anatomia-della-legge-italiana-intelligenza-artificiale-principi-e-obiettivi/  
  2. Analisi del Capo II: https://brevettinews.it/internet-domini/anatomia-legge-italiana-intelligenza-artificiale-analisi-capo-ii/