Un ditonellapiaga per Miss Italia

Con la recente ordinanza del 9 aprile 2026, resa nel procedimento R.G. n. 11649/2026, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso cautelare promosso dai titolari del marchio Miss Italia contro la cantautrice Ditonellapiaga, pronunciandosi sul rapporto tra tutela del marchio e libertà di espressione artistica.

La vicenda trae origine dall’uscita di un album discografico intitolato “Miss Italia”, la cui copertina raffigura l’artista e contiene elementi evocativi e parodistici del celebre concorso di bellezza.

Le società ricorrenti, titolari dei marchi “Miss Italia” e “Concorso Nazionale Miss Italia”, hanno agito in via d’urgenza lamentando la lesione dei propri diritti esclusivi e chiedendo l’inibitoria dell’uso del segno, il ritiro dell’album dal commercio e la rimozione dello stesso dalle piattaforme digitali.

Le resistenti, invece, hanno sostenuto che l’utilizzo della denominazione avesse natura artistica e descrittiva, inserendosi in un contesto di espressione creativa e critica. In particolare, hanno evidenziato l’uso ironico della locuzione e invocato l’applicabilità dell’art. 20, lett. c), d.lgs. n. 30/2005, ritenendo integrato il “giusto motivo” consistente nel diritto alla libera manifestazione del pensiero tutelato dall’art. 21 Cost.

Tutela del marchio e libertà di espressione artistica

Il Tribunale, chiamato a valutare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha innanzitutto escluso l’ipotesi di identità tra i segni. Ha rilevato, infatti, che i marchi azionati sono complessi, costituiti da elementi figurativi e denominativi, mentre il titolo dell’album si limita all’utilizzo della sola espressione verbale, con grafica, caratteri tipografici e disposizione visiva differenti.

Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che i settori di riferimento sono completamente differenti, trattandosi, da un lato, di un concorso di bellezza e, dall’altro, di un’opera musicale, con conseguente esclusione del rischio di confusione per il pubblico.

Il giudice ha altresì escluso l’applicabilità dell’ipotesi di cui alla lettera b) dell’art. 20 c.p.i.

In primo luogo, ha ribadito le differenze figurative tra il marchio e il titolo dell’album e del brano musicale. In secondo luogo, ha rilevato che le ricorrenti non hanno fornito elementi probatori o indiziari idonei a dimostrare una concreta affinità tra il settore del concorso di bellezza e quello discografico, con conseguente esclusione del rischio di confusione tra il marchio registrato e la denominazione utilizzata come titolo dell’album.

Anche con riguardo alla tutela dei marchi rinomati, il Tribunale ha riconosciuto la notorietà del marchio Miss Italia, ma ha escluso che fosse stata dimostrata l’esistenza di un indebito vantaggio o di un pregiudizio alla reputazione del marchio derivante dall’uso contestato.

Il passaggio centrale della decisione riguarda tuttavia il riconoscimento del “giusto motivo” ai sensi dell’art. 20, lett. c), c.p.i., individuato nella libertà di espressione artistica. Secondo il Tribunale, il titolo di un album musicale svolge una funzione ontologicamente diversa rispetto a quella del marchio, poiché identifica un’opera e ne sintetizza il contenuto, rientrando nell’ambito della libertà creativa dell’autore.

La scelta del titolo si inserisce, infatti, nell’alveo della libertà di espressione artistica. Con particolare riferimento al caso di specie, dall’esame complessivo degli elementi allegati dalle parti, tra cui il testo del brano, la copertina dell’album e la documentazione prodotta, emerge che il riferimento non è al marchio e al concorso di bellezza in sé, bensì al “tipo di donna che vince il concorso Miss Italia”, da cui deriva una rappresentazione descrittiva, in parte critica, in parte ironica ed evocativa della figura della vincitrice.

Si tratta, pertanto, di una manifestazione di libertà espressiva che, ove rispettosa dei requisiti di proporzionalità e correttezza formale, non è suscettibile di censura, in quanto espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero garantito dall’art. 21 Cost.

Il giudice ha quindi operato un bilanciamento tra tutela della proprietà industriale e libertà di espressione artistica, affermando che l’uso del marchio in un contesto artistico può essere lecito se conforme ai principi di correttezza nei rapporti economici.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris e ha rigettato il ricorso cautelare.

Giulia Mugnaini