Dal 1° luglio 2026 è entrata in vigore la seconda fase della riforma della normativa dell’Unione Europea in materia di disegni e modelli.
La riforma mira a rispondere alle sfide dell’era digitale, favorendo l’innovazione e il perseguimento degli obiettivi della transizione verde e dell’economia circolare, e rendendo il sistema europeo di tutela dei disegni e modelli più moderno, efficiente e adatto alle esigenze attuali. La riforma, inoltre, si pone come obiettivo quello di rafforzare la competitività delle imprese europee e sostenere la qualità del design, semplificando l’accesso alla protezione per designer, imprese e PMI ad alta intensità di disegni e modelli.
In particolare, l’aggiornamento della normativa punta a modernizzare, chiarire e rafforzare la protezione dei disegni e modelli, potenziare l’accessibilità della protezione mediante la semplificazione delle procedure e migliorare l’interoperabilità dei sistemi di protezione promuovendo l’armonizzazione tra le norme dell’UE e quelle nazionali.
Le modifiche principali
Tra le principali novità vi è l’ampliamento del concetto di “disegno e modello”, che include, ora, non solo gli oggetti fisici tradizionali, ma anche le opere o simboli grafici, le icone, i loghi, i motivi decorativi per superfici, i caratteri tipografici e le interfacce grafiche utente, oltre che gli assortimenti di articoli e le disposizioni nello spazio di oggetti volti a creare un ambiente esterno o interno.
Inoltre, la nuova normativa prevede che, sebbene il regolamento stabilisca che sono protette le caratteristiche dell’aspetto di un disegno o modello UE che sono visibilmente illustrate nella domanda di registrazione, le caratteristiche non devono necessariamente rimanere visibili in maniera costante durante l’utilizzo del prodotto.
Dal punto di vista della tutela contro la contraffazione, i diritti del titolare sono stati rafforzati. L’articolo 20 del nuovo Regolamento elenca i nuovi usi illeciti di un disegno o modello, vale a dire la creazione, lo scaricamento, la copiatura, la condivisione o distribuzione ad altri di qualsiasi supporto o software in cui è registrato il disegno o modello al fine di consentire la fabbricazione di un prodotto in cui lo stesso è incorporato o cui è applicato. È stata inoltre rafforzata la tutela doganale, consentendo al titolare di intervenire anche nei confronti di prodotti contraffatti in transito nel territorio dell’Unione europea.
L’aggiornamento normativo ha introdotto alcune limitazioni al diritto esclusivo del titolare, come la liceità dell’utilizzo di un design quando ciò è necessario per identificare o fare riferimento al prodotto originale (ad esempio per garantire la compatibilità tra prodotti) oppure per finalità di commento, critica o parodia, purché tali utilizzi siano corretti e non danneggino ingiustificatamente gli interessi del titolare.
Una delle modifiche più importanti riguarda i pezzi di ricambio. Le componenti di un prodotto complesso non sono più protette come disegni o modelli quando vengono utilizzate esclusivamente per finalità di riparazione volte a ripristinare l’aspetto originario del prodotto. L’obiettivo è favorire il mercato dei ricambi e aumentare la concorrenza, senza impedire ai consumatori di effettuare riparazioni.
Procedure più semplici
Da un punto di vista pratico, la nuova normativa introduce numerose semplificazioni procedurali.
Tra le principali novità introdotte si segnalano, ad esempio, l’obbligo di presentare le domande di registrazione direttamente all’EUIPO, e non più tramite gli uffici nazionali, nonché la previsione che il pagamento della tassa di deposito costituisca un requisito essenziale per l’assegnazione della data di deposito.
È inoltre venuta meno la possibilità di depositare campioni fisici. Gli eventuali elementi inclusi nella rappresentazione del disegno o modello per i quali non si intende richiedere protezione devono essere chiaramente esclusi mediante rinunce visive (disclaimer), applicate in modo coerente in tutte le viste della rappresentazione.
I rapporti con l’EUIPO diventano completamente digitali in quanto tutte le comunicazioni dovranno essere effettuate attraverso i servizi elettronici dell’Ufficio e non saranno più accettati invii cartacei, tramite corriere o consegne a mano. Il registro dei disegni e modelli è stato aggiornato anche sotto il profilo della privacy, tenuto conto che non saranno più pubblicati alcuni dati personali, come gli indirizzi postali e, in molti casi, la nazionalità dei titolari o dei rappresentanti.
Per quanto riguarda le domande di design multiplo, se in passato potevano comprendere soltanto design appartenenti alla stessa classe di prodotti, con la riforma questo limite è stato eliminato. Inoltre, una singola domanda può ora contenere fino a 50 disegni o modelli, anche relativi a prodotti appartenenti a classi diverse, semplificando la gestione dei depositi.
La struttura delle tasse è stata modificata. In particolare, le precedenti tasse di registrazione e pubblicazione sono state unificate in un’unica tassa di deposito e sono stati eliminati alcuni diritti amministrativi (ad esempio per la registrazione dei trasferimenti o la cancellazione di licenze). Inoltre, sono stati introdotti aumenti progressivi delle tasse di rinnovo, incentivando il mantenimento nel registro solo dei design effettivamente utilizzati.
La riforma ha ampliato i casi in cui un design può essere rifiutato. Ad esempio, non potranno essere registrati disegni che riproducono senza autorizzazione stemmi, bandiere, emblemi ufficiali o altri simboli di particolare interesse pubblico appartenenti agli Stati o ad organizzazioni internazionali, in modo da tutelare tali enti e permettere agli stessi di mantenere un controllo sull’uso dei propri simboli di sovranità, impedendo qualsiasi utilizzo commerciale che possa sminuirne il valore simbolico o indurre in errore il pubblico circa l’origine del disegno o modello.
Tra le ulteriori modifiche si segnala, infine, quella relativa alla possibilità di utilizzare il simbolo Ⓓ sui prodotti per indicare l’esistenza di un design registrato.
Tania Giampieri