L’intelligenza artificiale generativa non rappresenta più soltanto una delle trasformazioni tecnologiche più significative degli ultimi anni, ma un cambiamento strutturale che implica il ripensamento delle categorie tradizionali del diritto[1]. L’evoluzione di sistemi come ChatGPT e degli altri modelli generativi ha aperto scenari inediti per autori, imprese e industrie culturali, ma ha anche posto interrogativi complessi in materia di diritto d’autore, proprietà intellettuale e tutela degli investimenti creativi.
In questo contesto si inserisce il Report del Comitato sull’Intelligenza Artificiale istituito dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), che dedica il Capitolo 6 alla “tutela del diritto d’autore nell’era di ChatGPT” e al possibile ruolo dell’Autorità in un ecosistema tecnologico in rapida evoluzione.
Il Capitolo analizza due questioni centrali: da un lato, la possibilità di riconoscere tutela autorale ai contenuti realizzati con l’ausilio dell’intelligenza artificiale; dall’altro, l’utilizzo delle opere protette per l’addestramento dei modelli generativi.
Creatività umana e opere generate dall’intelligenza artificiale
Uno dei primi interrogativi affrontati riguarda la possibilità di riconoscere una sorta di autore “artificiale” e di tutela autorale alle opere realizzate mediante sistemi di intelligenza artificiale.
Il dato normativo di riferimento – sia nazionale, che euro-unionale che, infine, di matrice internazionale – non è dirimente al fine di risolvere l’interrogativo in quanto, a volte, fa riferimento all’autore quale persona fisica, altre volte ammette l’autore “persona giuridica”, senza mai spingersi fino ad accordare tutela anche all’autore artificiale.[2] È vero, al tempo stesso, che il diritto d’autore tradizionalmente riconosce protezione alle opere dell’ingegno caratterizzate dall’espressione della personalità dell’autore e dalla presenza di un apporto originale e creativo soggettivo.
Il Report ripercorre e mette a confronto le diverse normative, anche extra-europee,[3] per sottolineare la dimensione antropocentrica del diritto d’autore, sostenendo che l’intelligenza artificiale può rappresentare un nuovo strumento a disposizione dell’autore, analogamente ad altre tecnologie che nel tempo hanno modificato i processi creativi, ma non può essere considerata, allo stato attuale, un soggetto titolare di diritti. Il criterio determinante rimane quindi il livello di intervento umano necessario affinché un risultato generato con l’ausilio dell’AI possa essere qualificato come opera protetta.
Su questo tema, il Report richiama il precedente italiano relativo all’opera grafica “The Scent of the Night”, originato dalla richiesta della creatrice dell’opera – realizzata con l’ausilio di un software AI – di accertamento della violazione dei propri diritti d’autore, nonché di condanna della RAI al risarcimento dei danni per l’utilizzo non autorizzato della stessa come scenografia del Festival di Sanremo 2016[4]. Il Giudice di primo grado ha accolto tale richiesta con pronuncia confermata anche in sede di appello. La Corte di Cassazione, con ordinanza del 16 gennaio 2023, n. 1107, pur pronunciandosi solo incidentalmente sul tema, ha comunque riconosciuto la compatibilità tra l’utilizzo di strumenti tecnologici e la presenza di un’attività creativa umana, affermando che: “l’ammissione (…) di aver utilizzato un software per generare l’immagine” costituisce una “circostanza (…) pur sempre compatibile con l’elaborazione di un’opera dell’ingegno con un tasso di creatività che andrebbe solo scrutinato con maggior rigore (…)”[5].
Questa impostazione è stata recepita anche dai recenti interventi del legislatore italiano, in primis con la L. 23 settembre 2025, n. 132 (Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale), che ha modificato l’art. 1 della Legge sul diritto d’autore, prevedendo la tutela delle opere dell’ingegno umano aventi carattere creativo “anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore” (I comma)”[6].
Il Comitato conclude osservando che di diritto d’autore può, e deve, parlarsi quanto alle opere frutto dell’apporto umano che si avvale della GenAI, diritto che impone, a livello (almeno) europeo, soluzioni condivise e omogenee. Restano invece da sciogliere i nodi relativi alla tutela dell’input, ossia dei dati utilizzati per l’addestramento dei modelli, e degli output integralmente generati dall’intelligenza artificiale, che, in assenza di un contributo creativo umano, rimangono estranei all’attuale sistema di protezione.[7]
L’addestramento dei modelli generativi e l’utilizzo delle opere protette
Un secondo profilo affrontato nel Report riguarda l’utilizzo delle opere protette per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. I sistemi generativi vengono infatti sviluppati attraverso l’elaborazione di enormi quantità di dati, spesso comprendenti testi, immagini, opere artistiche, fotografie e altri contenuti tutelati dal diritto d’autore ponendo la questione della tutela di quest’ultimo che vede, a livello normativo, soluzione tra loro differenti.
Così, mentre negli Stati Uniti il dibattito ruota principalmente attorno al principio del “fair use” (che legittima l’incorporazione di materiale protetto da copyright in opere aventi scopo di critica, insegnamento, ricerca e giornalismo), l’esperienza europea si fonda sull’eccezione per il cd. “Text and Data Mining” (TDM)[8]. Detta disciplina, richiamata in Italia dall’art. 70 septies della L. n. 633/1941, inserita dall’art. 25, I, lett. b), L. n. 132/2025, stabilisce che “ (…) le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell’estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater”. Ne consegue che, citando il Report, “il training di sistemi e modelli di IA su materiale tutelato dal diritto d’autore è lecito, grazie all’eccezione per le estrazioni di testo e dati, a condizione che tale materiale sia legittimamente accessibile, e che l’avente diritto non abbia esercitato l’opt-out”[9].
Ovviamente, restano da precisare le modalità di esercizio di tale opzione, così come la questione della responsabilità in caso di mancato rispetto della medesima, ponendo un delicato problema di bilanciamento: da un lato, l’esigenza di tutelare gli autori e i titolari dei diritti rispetto all’utilizzo delle loro opere; dall’altro, la necessità di garantire lo sviluppo tecnologico e la competitività dei sistemi di AI. Il Report sottolinea anche come la diffusione dei modelli generativi richieda nuovi strumenti di trasparenza e responsabilizzazione degli operatori, capaci di rendere più chiari i processi di raccolta e utilizzo dei dati impiegati nell’addestramento.
In tale prospettiva viene richiamato il c.d. three-step test, (previsto dall’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Berna e dall’articolo 5 della direttiva 2001/29/CE)[10], secondo cui le eccezioni al diritto d’autore devono riguardare casi speciali, non confliggere con il normale sfruttamento economico dell’opera e non arrecare un pregiudizio ingiustificato agli interessi legittimi del titolare.
Un ulteriore punto di riferimento – secondo l’AGCOM – può essere rappresentato dal Codice di Buone Pratiche per i modelli di AI di uso generale (General Purpose AI Code of Practice)[11], uno strumento di soft law introdotto dall’Unione Europea ed elaborato di concerto con i fornitori di modelli di intelligenza artificiale generativa, individuato quale possibile strumento di equilibrio tra le esigenze dell’innovazione e la protezione degli interessi dei creatori. Il Codice prevede specifici impegni per i fornitori di modelli generativi, tra cui l’utilizzo di sistemi di crawling rispettosi dei protocolli tecnici che consentono ai titolari di manifestare diritti o riserve rispetto all’estrazione dei contenuti.[12]
Anche la disciplina italiana ha rafforzato la tutela prevedendo, nell’ambito della legge sul diritto d’autore, una specifica rilevanza penale per la riproduzione o estrazione di testi e dati da opere o materiali disponibili online in violazione delle norme sul text and data mining “anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale” (art. 171, lett. a-ter) L. n. 633/1941 come modificato dalla L. n. 132/2025)[13].
Quale ruolo per AGCOM?
Uno degli aspetti più interessanti del Report riguarda il ruolo che AGCOM può assumere nella tutela del diritto d’autore nell’ambiente digitale.
L’Autorità non è configurata come autorità generale sull’intelligenza artificiale, né dispone di una competenza diretta sui sistemi di AI in quanto tali. Tuttavia, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è stata designata quale Coordinatore dei Servizi Digitali[14] in forza del Digital Services Act secondo cui “gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate della vigilanza dei fornitori di servizi intermediari e dell’esecuzione del presente regolamento («autorità competenti»)” (art. 49)[15]. Orbene, detto ruolo implica che essa abbia importanti funzioni rispetto alla circolazione online dei contenuti e alla responsabilità delle piattaforme digitali.
Secondo il Report, l’ambito di intervento di AGCOM può quindi emergere non dalla regolazione dell’intelligenza artificiale come tecnologia autonoma, ma dagli effetti che il suo utilizzo produce nei settori di competenza dell’Autorità. In particolare, quando strumenti basati su AI generativa siano integrati in piattaforme digitali, motori di ricerca o servizi online e contribuiscano alla diffusione di contenuti illeciti, possono trovare applicazione i poteri attribuiti ad AGCOM dal quadro normativo europeo.
La questione si inserisce nel più ampio quadro europeo delineato dall’AI Act e dalla disciplina sul diritto d’autore, che mira a coniugare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale con la tutela dei diritti fondamentali e della creatività. La sfida regolatoria individuata da AGCOM consiste nel coordinare discipline diverse – diritto d’autore, Digital Services Act e normativa sull’intelligenza artificiale – all’interno di un quadro coerente di tutela, capace di favorire l’innovazione tecnologica senza sacrificare i diritti degli autori e dei titolari delle opere.
Trasparenza, responsabilità degli operatori e valorizzazione della creatività umana emergono così come i principi guida per orientare questa nuova fase dell’evoluzione digitale.
Teresa Franza