La Commissione di ricorso dell’EUIPO, nel caso R 201/2026-1, ha confermato il rigetto della registrazione dello slogan “MICKEY IS FREE!”.
In particolare, la Commissione ha affermato, tra le altre questioni esaminate, che il richiedente non potesse invocare la circostanza secondo cui il riferimento al noto personaggio di Mickey Mouse fosse consentito in ragione del fatto che alcune delle sue prime rappresentazioni erano ormai entrate nel pubblico dominio.
Il caso
La controversia trae origine dal deposito della domanda di marchio dell’Unione europea “MICKEY IS FREE!”, richiesta per prodotti di abbigliamento.
Avverso la registrazione di tale domanda, Disney Enterprises, Inc. presentava opposizione alla registrazione in qualità di titolare di un precedente diritto di marchio comprendente elementi figurativi e denominativi, tra cui il termine “Mickey”.
L’opposizione veniva accolta dalla Divisione di opposizione EUIPO, che riscontrava l’identità dei prodotti e un certo grado di somiglianza tra i segni posti a confronto. La Divisione riteneva, in particolare, sussistente un rischio di confusione per la parte anglofona del pubblico dell’Unione europea, poiché i consumatori avrebbero potuto percepire il marchio richiesto come un sotto-marchio o una variante del marchio anteriore.
Contro tale decisione proponeva ricorso il richiedente e la Commissione di ricorso dell’EUIPO, investita della questione, respingeva integralmente l’impugnazione, confermando la decisione di primo grado.
Nell’esaminare il caso, la Commissione di ricorso respingeva la tesi del ricorrente secondo cui il segno “MICKEY IS FREE!” sarebbe stato percepito dal pubblico come un riferimento al cortometraggio animato del 1928 “Steamboat Willie”, considerato la prima apparizione pubblica del personaggio di Mickey Mouse e divenuto di pubblico dominio negli Stati Uniti nel gennaio 2024.
Secondo l’EUIPO, infatti, il consumatore medio non dispone normalmente delle conoscenze giuridiche e culturali necessarie per collegare il segno contestato all’ingresso nel pubblico dominio di tale specifica opera.
Il pubblico avrebbe quindi interpretato l’espressione “MICKEY IS FREE!” secondo il suo significato letterale, ossia come un riferimento a un Mickey “liberato” o “senza vincoli”, mantenendo pertanto un collegamento concettuale con il celebre personaggio.
La Commissione ha inoltre rilevato che la tesi del ricorrente non coglieva nel segno, poiché soltanto il cortometraggio animato “Steamboat Willie” era entrato nel pubblico dominio, mentre non erano divenuti liberamente utilizzabili i nomi “Mickey” o “Mickey Mouse”, né la raffigurazione del celebre personaggio.
Di conseguenza, respingendo l’argomentazione del ricorrente fondata sulla cessazione della tutela autoriale, il marchio anteriore di Disney è stato ritenuto pienamente valido ed efficace e, pertanto, ostativo alla registrazione del segno successivo.
Quest’ultimo, infatti, è stato ritenuto idoneo a generare nel pubblico di riferimento l’impressione dell’esistenza di un collegamento economico con Disney, titolare del marchio anteriore, in considerazione dell’identità dei prodotti e del fatto che entrambi i segni richiamavano il medesimo personaggio di fama mondiale.
La decisione chiarisce pertanto che l’ingresso di un’opera nel pubblico dominio riguarda esclusivamente la cessazione della protezione riconosciuta dal diritto d’autore e non determina automaticamente il venir meno di eventuali diritti di marchio validamente acquisiti.
Giulia Mugnaini