Il Patent Box cambia ancora forma. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021 della Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021 n. 234), sono state introdotte infatti novità molto importanti per il Patent Box, modificando in parte quanto previsto dal D.L. n. 146 del 2021, il cosiddetto “Decreto Fiscale”.
Vediamo quindi come si configura la nuova agevolazione.
Il nuovo Patent Box rimane intanto applicabile da tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa e da enti di ogni tipo. Ha una durata quinquennale, è irrevocabile e rinnovabile.
La novità principale è l’introduzione di una superdeduzione fiscale del 110% sui costi di ricerca e sviluppo relativi ad alcune tipologie di beni immateriali.
In particolare, i beni immateriali agevolabili che rientrano nel nuovo Patent Box 2022 sono: brevetti industriali, software protetti da copyright, disegni e modelli di attività d’impresa.
Si può notare quindi l’esclusione dei marchi d’impresa dall’ambito dei beni agevolabili, i quali erano stati invece precedentemente inclusi dal Decreto Fiscale.
Stessa sorte è toccata al know-how, ovvero il “saper-fare”, relativo a un procedimento specifico in ambito chimico, industriale o scientifico. Parzialmente escluso anche il copyright, in quanto si può sfruttare la nuova agevolazione solo se riguarda direttamente un software.
Contemporaneamente al nuovo Patent Box è ora possibile usufruire del credito d’imposta per attività di ricerca e di sviluppo, in quanto la Legge di Bilancio 2022 ha eliminato il divieto di cumulo tra queste due misure.
Un altro aspetto interessante da sottolineare è che le imprese possono usufruire dell’agevolazione in relazione a beni immateriali utilizzati direttamente o indirettamente nella propria attività d’impresa.
Infine, il nuovo Patent Box prevede anche che, se in uno o più periodi d’imposta sono sostenute spese di ricerca e sviluppo in relazione a brevetti, software coperti da copyright, disegni e modelli, sarà possibile usufruire della deduzione delle spese dal periodo d’imposta in cui le stesse sono riconosciute.
La maggiorazione del 110% potrà essere quindi applicata alle spese sostenute entro l’ottavo periodo d’imposta da cui il bene immateriale ottiene il titolo di privativa industriale.