Non ci si può lamentare se la propria immagine viene ripresa e trasmessa in televisione in occasione di un evento di interesse pubblico.
Così ha deciso la Corte di Cassazione (sentenza 24.10.2013 n. 24110) respingendo il corso di una persona che si era lamentata di essere stata ripresa alla stazione di Milano nel corso di un servizio sul Gay Pride di Roma a cui questa persona era del tutto estranea.
Se è vero che la riproduzione dell’immagine può avvenire solo dietro espresso consenso della persona ritratta (art. 96 L.A.) è atresì vero che tale regola non vale quando la ripresa avviene in un contesto pubblico. L’art. 97, 1 comma, L.A. prevede che la riproduzione non può ritenersi abusiva quando si ricolleghi a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Secondo la Corte questo collegamento non deve essere letto in senso restrittivo con riferimento solo all’evento in sè ma deve e può comprendere gli eventi collegati.
Nel caso in esame, quindi, la ripresa della folla in partenza dalla stazione di Milano per partecipare al Gay Pride che si teneva a Roma era da considerarsi evento collegato al Gay Pride e come tale riproducibile senza il consenso dei soggetti ripresi.
Poco conta che la persona in questione non stesse andando alla manifestazione di Roma ma fosse lì per altri motivi.
Come si legge nella sentenza «chi si reca in una stazione, anche solo di passaggio, o per prendere un treno o per svolgere le proprie incombenze private, deve accettare il rischio di potere essere astrattamente individuato nella folla dei passeggeri e tanto rientra, se così può dirsi, fra i rischi della vita che non ci si può esimere dall’accettare.»
Nel caso in questione la ripresa era avvenuta in forma collettiva, come ripresa tra la folla, e l’identificazione della persona era piuttosto difficile, circostanze che avranno sicuramente influito sull’esito della decisione.