Diritti d’immagine di Frida Khalo: la famiglia Khalo ottiene una nuova vittoria

Con decisione del 3/03/2026 la Commissione Ricorsi EUIPO è intervenuta nella controversia insorta tra la pronipote della nota artista messicana Frida Khalo, Maria Cristina Teresa Romeo Pinedo, e la Frida Kahlo Corporation, società di diritto panamense costituita nel 2004 su impulso della stessa pronipote.

Diritti d’immagine vs diritti di marchi: le controversie intraprese dalla famiglia Khalo

Il caso affrontato dall’EUIPO rappresenta solo l’ultima delle numerose controversie legali che hanno travolto l’immagine dell’artista negli ultimi anni.

In seguito al decesso di Frida Kahlo e in assenza di disposizione testamentarie, i diritti di proprietà intellettuale dell’artista vennero ereditati dalla nipote (figlia della sorella) e, successivamente, trasmessi alla figlia di quest’ultima, Maria Cristina Teresa Romeo Pinedo. La pronipote di Frida costituì nel 2004 la società Frida Kahlo Corporation, conferendole parte dei diritti di proprietà intellettuale, e oggi la società risulta titolare di un corposo portafoglio marchi raffiguranti il nome, l’immagine e la firma di Frida Khalo. Negli anni seguenti, i rapporti tra la società e la pronipote si sono progressivamente deteriorati, sfociando in diverse controversie che, ancora oggi, vedono contrapposte le due parti.

Da un lato, la società rivendica i propri diritti di sfruttamento commerciale sui titoli registrati, dall’altro lato la famiglia Khalo, e in particolare la pronipote, rivendica i propri diritti sull’immagine dell’artista, inclusi quelli di sfruttamento commerciale, negando che questi siano stati acquisiti dalla società o che, comunque, le siano stati revocati.

Nel 2018, creò particolare scalpore il caso della produzione della barbie di Frida da parte dell’azienda statunitense Mattel. In quel caso, la commercializzazione della barbie raffigurante l’artista venne autorizzata dalla Frida Khalo Corporation, ma la famiglia Khalo lamentò una violazione dei diritti d’immagine di Frida, sostenendo che lo sfruttamento commerciale dell’immagine di Frida non fosse stato autorizzato e che le fattezze della bambola (con tratti molto delicati e la pelle chiara) offendessero l’immagine dell’artista messicana. Dopo una vittoria in primo grado della famiglia Khalo, nel 2021 la Corte Suprema Messicana si pronunciò in favore della società, autorizzando la commercializzazione della bambola.

Il caso affrontato dalla Commissione Ricorsi EUIPO

Nel 2022 Maria Cristina Teresa Romeo Pinedo ha ottenuto la registrazione di un marchio figurativo europeo raffigurante un volto femminile stilizzato, con sopracciglia unite e tratti chiaramente riferibili all’immagine di Frida Khalo. In seguito, la Frida Khalo Corporation ha chiesto l’annullamento del marchio sulla base dell’esistenza di diritti d’autore anteriori alla registrazione contestata e, in particolare, sulla base di opere grafiche realizzate tra il 2015 e il 2019 dalla stessa società e raffiguranti il volto stilizzato di Frida Khalo, depositate presso il Copyright Office statunitense in data anteriore a quella di deposito del marchio contestato.

Con decisione del 6/06/2025 la Divisione Annullamento EUIPO, pur non entrando nel merito delle questioni societarie sollevate dalla resistente, ha accolto il ricorso della società, annullando il marchio contestato per violazione di opere preesistenti protette dal diritto d’autore.

La decisione è stata impugnata il giorno stesso da Maria Cristina Teresa Romeo Pinedo, la quale ha sostenuto, tra l’altro, che le opere fossero state realizzate a fini commerciali senza il suo consenso, violando così il diritto all’immagine dell’artista, e che comunque fossero prive di originalità, perché precedute da opere grafiche da lei depositate presso altri uffici copyright nel 2014, ossia in data anteriore ai depositi di copyright invocati nell’ambito del procedimento.

La decisione della Commissione Ricorsi

Con la decisione in commento, la Seconda Commissione Ricorsi ha accolto le ragioni della pronipote di Frida, annullando la precedente decisione e rinviando la causa alla Divisione Annullamento per un nuovo esame dei fatti.

In particolare, secondo la Commissione, la precedente decisione era errata perché basata esclusivamente su un certificato di deposito rilasciato dal Copyright Office statunitense e, solo sulla base di quel certificato, ha stabilito che il disegno prodotto dalla Frida Kahlo Corporation costituisse un’anteriorità invalidante.

Tuttavia, a tale conclusione si sarebbe giunti senza effettuare una valutazione complessiva volta ad accertare se tale opera fosse originale e, di conseguenza, potesse beneficiare della tutela autorale nell’Unione europea. Pertanto, la Divisione Annullamento dovrà ora svolgere un nuovo esame per stabilire se le opere invocate dalla società soddisfino i requisiti di originalità, valutando anche i diritti d’autore invocati dalla pronipote di Frida e la successione cronologica tra le opere.

Ilaria Feriti