La Corte di Cassazione, con la sentenza del 10 maggio 2010 n. 11300, ha stabilito che chi ha ottenuto una licenza per la riproduzione di un brano musicale non può, sulla base di detta licenza, riprodurre i testi della canzone, dovendo a tal fine ottenere il consenso dell’autore della stessa.
Il caso riguardava la trasmissione “Furore” nella quale la RAI faceva scorrere sul video i testi di brani musicali ritenendo di poterlo fare sulla base della licenza che aveva ottenuto dalla SIAE in relazione al brano stesso.
La Corte ha invece affermato che “l’avere da parte di un terzo ottenuto l’autorizzazione per l’esecuzione e la radiodiffusione della canzone in quanto tale non può in alcun modo ritenersi comprensiva del rilascio dell’autorizzazione anche della riproduzione del solo testo letterario della stessa, perché mentre nel primo caso l’autorizzazione può essere rilasciata per la canzone nel suo insieme dall’autore della musica, nel secondo caso deve necessariamente essere rilasciata dall ’autore del testo.” (…) “Nel caso di specie è pacifico che i titolari dei diritti sui brani musicali di cui si discute hanno autorizzato – tramite la mandataria Siae – la esecuzione e la rappresentazione nonché la radiodiffusione degli stessi, resta invece controverso se sia stata autorizzata anche la riproduzione del testo delle parole”.
In sostanza, conclude la Corte, “l’interpretazione della Corte d’appello delle condizioni generali di licenza vigenti tra SIAE e RAI non appare giuridicamente corretta non essendo possibile fare rientrare la riproduzione del testo di una canzone all’interno di una trasmissione televisiva nella diversa ipotesi di rappresentazione dell’opera musicale non potendosi confondere diritti tra loro diversi facenti capo all’autore che sono suscettibili di autonoma utilizzazione”.