Il Tribunale di Torino ha recentemente affrontato la questione relativa a quale tutela accordare all’opera denominata “La Vigna dei Pastelli”, l’installazione ubicata tra i terreni coltivati a viti e le colline del Piemonte, composta da pali di legno sagomati e dipinti come pastelli giganti posizionati nei filari di un vigneto, che non rappresenta solamente un’attrazione turistica, ma la cui immagine è stata inserita nelle etichette delle bottiglie denominate “I PASTELLI”, diventando segno distintivo dell’impresa vinicola dell’autore.
Una seconda azienda vinicola ha, però, realizzato e utilizzato una propria versione delle “matite giganti” posizionandole nei suoi vigneti e successivamente adottando contenitori di bottiglie a forma di matita per richiamare questa stessa installazione, tutelando tali segni distintivi tramite modelli e marchi registrati.
Le due concorrenti si sono trovate a discutere sulla prevalenza delle proprie ragioni, la prima, invocando la tutela del diritto d’autore e contestando alla seconda atti di concorrenza sleale e nullità dei segni distintivi registrati, la seconda lamentando una contraffazione dei propri marchi e modelli registrati, oltre che a sua volta atti di concorrenza sleale.
Il quadro normativo: tutela delle opere artistiche e del design
L’art. 2 della Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941) elenca diverse categorie di opere proteggibili. Tra queste, sono incluse sia «le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari» (n. 4) sia «le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico» (n. 10, inserito dal D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95).
La differenza è cruciale poiché le opere della scultura godono di una tutela automatica, mentre quelle del disegno industriale richiedono anche un valore artistico che le differenzi dagli oggetti di uso comune.
La giurisprudenza ha contribuito a definire meglio tali parametri. Secondo la Corte di Cassazione, la protezione autorale richiede creatività e originalità che si esprimono nella forma esterna dell’opera, riflettendo la personalità dell’autore (Cass. 29 maggio 2020, n. 10300 e Cass. 29 aprile 2024, n. 11413). Per il design industriale, oltre alla creatività, è necessario un valore artistico autonomo e scindibile dal valore funzionale del prodotto (Cass. n. 10516/1994).
Creatività, originalità e valore artistico nel design industriale
Nel caso della “Vigna dei Pastelli”, il Tribunale di Torino ha analizzato il requisito della creatività dell’opera come espressione dell’autore, richiesto dall’art. 1 della L. 633/1941. La creatività non implica necessariamente un’idea inedita, ma deve risultare in una forma espressiva personale. Tuttavia, il Giudice ha sottolineato che l’installazione della vigna, pur caratterizzata da pali colorati a forma di pastelli giganti, non costituisce una manifestazione di personalità sufficiente a ottenere la tutela come scultura.
Per essere considerata un’opera di design industriale, l’installazione avrebbe dovuto dimostrare un valore artistico autonomo, come richiesto dall’art. 2, n. 10. La Cassazione ha chiarito che il valore artistico può derivare da fattori quali il riconoscimento da parte di ambienti culturali, l’esposizione in musei, o la pubblicazione su riviste specializzate (Cass. 29 aprile 2024, n. 11413 e Cass. 23 marzo 2017, n. 7477). Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che mancassero tali elementi e ha concluso che l’opera non soddisfacesse il requisito artistico necessario per la protezione autorale come design industriale.
Un aspetto determinante è stato il profilo dell’originalità dell’opera. In sede di giudizio, è emerso che, nello stesso periodo di installazione della “Vigna dei Pastelli”, un’altra azienda vinicola aveva realizzato e installato pali a forma di matite nei propri vigneti, in un contesto simile. Inoltre, testimonianze e documenti hanno dimostrato l’esistenza di pali-matita giganti già nel 2011. La mancanza di novità ha quindi indebolito la rivendicazione di originalità dell’opera, escludendo la possibilità di una protezione autorale.
La domanda di nullità, la contraffazione e il preuso
Avendo negato la tutela autorale, il Giudice ha anche respinto le domande di nullità del modello italiano n. 402018000001889, del modello comunitario n. 005607520, e del marchio nazionale italiano n. 302018000019680, che sono stati ritenuti validi.
Il Tribunale, pur riconoscendo la validità dei titoli della convenuta, ha però escluso il rischio di confusione, osservando che gli elementi distintivi del segno dell’attore – come il nome “I Pastelli” e il disegno delle vigne – fossero sufficientemente caratterizzanti e non confondibili con quelli dell’altra azienda. Il Giudice ha applicato il principio per cui la valutazione di somiglianza di un marchio complesso deve basarsi sull’impressione complessiva generata sul pubblico, anziché sulla somiglianza di singoli elementi e ha ritenuto superflua la valutazione del preuso, chiesta in via subordinata.
Conclusioni del Tribunale
La Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Torino, nella sentenza n. 4080/2024, accertata e dichiarata l’insussistenza di tutela autorale ex L. 633/1941 de “La vigna dei pastelli”, ritenendo che mancassero i requisiti di creatività e valore artistico necessari, ha respinto le domande di nullità dei marchi e modelli, ma anche la domanda di contraffazione proposta da parte attrice e le domande di risarcimento danni, con compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 a vantaggio di parte attrice.
Carlo Callea