La tutela del format online

La Corte d’Appello di Torino con sentenza n. 963 del 10 novembre 2025 si è espressa in merito a un presunto plagio riguardante il format di un’applicazione.

Il caso

Parte attrice in primo grado ha contestato alla convenuta il plagio del format dell’applicazione per smartphone consistente in un quiz contest per incentivare l’interazione tra club sportivi e tifosi. In particolare, ha chiesto il risarcimento dei danni per violazione del diritto d’autore e concorrenza sleale, nonché, in subordine, l’accertamento dell’indebito arricchimento della società convenuta grazie allo sfruttamento del format in questione.

Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 3872/2023, rigettava le domande attoree, principalmente ritenendo che la documentazione prodotta non dimostrasse la creatività e l’originalità necessarie per ottenere la tutela autoriale del format, oltre a ritenere le applicazioni a confronto sostanzialmente differenti.

Con l’appello, parte soccombente in primo grado, contestava principalmente l’errata e inesatta valutazione delle prove e ricostruzione dei fatti da parte del giudice di prime cure, nonché il conseguente mancato riconoscimento della tutela autoriale del format in questione.

Il format: nozione e tutela giuridica

Sebbene non esista una normativa specifica, la nozione di format può essere ricostruita sulla base del Bollettino Ufficiale SIAE n. 66/1994 che lo definisce come “un’opera dell’ingegno avente struttura originale esplicativa e compiuta nell’articolazione delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea ad essere rappresentata in un’azione radiotelevisiva o teatrale, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli. Ai fini della tutela, l’opera deve comunque presentare i seguenti elementi qualificanti: titolo, struttura narrativa di base, apparato scenico e personaggi fissi”.

La giurisprudenza costante stabilisce che i format televisivi sono tutelabili come opere dell’ingegno se dotati di novità e compiutezza espressiva. La Corte di Cassazione ha specificato che un format deve contenere articolazioni sequenziali, titolo, canovaccio narrativo, apparato scenico e personaggi fissi, realizzando così una struttura ripetibile del programma.

Pertanto, tenuto conto dell’evoluzione dei media, il Giudice di prime cure ha quindi ritenuto estensibile la tutela autoriale anche ai format diffusi online, quali le applicazioni, pur considerando le differenze tecniche tra televisione e strumenti digitali.

La decisione della Corte d’Appello

La Corte ha confermato integralmente la decisione del Giudice di prime cure, aderendo in particolare alla ricostruzione svolta nel primo grado di giudizio circa la tutelabilità del format diffuso online.

Tuttavia, con riferimento al primo motivo di appello, ha ritenuto che il format dell’appellante, contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa, non presentasse un adeguato grado di creatività e originalità, poiché molte delle sue caratteristiche risultavano già diffuse in altre applicazioni presenti sul mercato. Conseguentemente, la Corte ha escluso anche il quarto motivo di appello, relativo all’asserito errore di diritto e falsa applicazione dell’art. 2598 c.c., evidenziando l’assenza di elementi idonei a configurare una condotta di concorrenza sleale.

In linea con l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, la Corte d’Appello di Torino ha ribadito che la tutela del diritto d’autore non può estendersi a giochi che si limitano a riprodurre schemi già noti apportando minime modifiche. La Corte ha pertanto confermato che il format del gioco online dell’appellante non è qualificabile come opera dell’ingegno, escludendo così qualsiasi ipotesi di plagio.

La Corte ha infine respinto anche gli ulteriori motivi di appello.

Conclusioni

Con la sentenza n. 963/2025 la Corte d’Appello di Torino ha riconosciuto in via generale l’applicabilità della tutela del format anche a quelli diffusi online. Tuttavia, ha ribadito che tale protezione può essere accordata solo ove siano effettivamente riscontrabili gli elementi di creatività e originalità richiesti dalla normativa sul diritto d’autore.

Il caso in esame evidenzia quindi l’importanza di distinguere tra un effettivo apporto creativo nella progettazione di un format diffuso online e la semplice riproposizione di schemi preesistenti già disponibili sul mercato, sottolineando come la tutela autoriale richieda un contributo creativo concreto e documentabile.

 

Elena Bandinelli