Una società attiva nella produzione e distribuzione di caffè conveniva in giudizio, di fronte al Tribunale di Palermo, una SPA attiva nel medesimo settore merceologico chiedendo di accertare e dichiarare che quest’ultima fosse vincolata da un accordo di coesistenza sottoscritto, all’epoca, da due imprese individuali alle quali le due società, parti in causa, erano poi succedute.
In particolare, per il tramite dell’accordo in questione, le due imprese individuali si erano suddivise il territorio nazionale al fine di determinare le rispettive aree geografiche in cui operare.
Che cos’è un accordo di coesistenza tra marchi
Giova ricordare che gli accordi di coesistenza sono veri e propri contratti sottoscritti da due o più parti volti a regolare, tra gli altri aspetti, l’uso di segni potenzialmente confondibili tra di loro.
Per il tramite di questi accordi, come affermato da autorevole dottrina, il titolare di un marchio «riconosce legittimo e quindi consente l’uso di un segno che potrebbe rientrare nella sua sfera di esclusiva».
Questi accordi prevedono, in genere, che l’uso del segno potenzialmente confondibile avvenga con determinate modalità (ad esempio, impiegando una certa veste grafica) oppure che lo stesso sia circoscritto ad un determinato settore merceologico o territorio geografico.
Ora, nel caso di specie, accadeva che la convenuta svolgesse la propria attività commerciale nelle aree geografiche non di sua “pertinenza” determinando ciò, a detta della società attrice, una violazione all’accordo.
A fronte di tale supposta violazione si difendeva tuttavia la convenuta affermando non solo di non essere vincolata al contratto, non essendone parte, ma altresì che l’attrice aveva posto in essere condotte espressione di un superamento del contenuto dell’accordo di coesistenza.
In particolare, la società attrice avrebbe accettato la coesistenza dell’attività della convenuta in un’area non di competenza di quest’ultima, avendo le due società collaborato nella sponsorizzazione di una nota squadra calcistica.
La convenuta chiedeva quindi al Tribunale di rigettare le domande attoree in quanto infondate.
Il giudice, investito della questione, osservava in primo luogo che gli accordi di coesistenza in materia di marchio hanno efficacia obbligatoria inter partes. Passava quindi ad esaminare la successione tra le parti originarie del contratto e le due società parti in causa ritenendola, per entrambe, sostanzialmente pacifica.
In merito ai comportamenti di parte attrice osservava invece il Tribunale che la sua condotta non potesse denotare una rinunzia ai diritti discendenti dall’accordo posto che la collaborazione nell’attività di sponsorizzazione della squadra di calcio nel territorio non di competenza della convenuta si era svolta in un intervallo temporale limitato.
Per questi motivi, il Tribunale, con sentenza n. 3799/2021, accoglieva la domanda attorea dichiarando e accertando che entrambe le società parti in causa, essendo succedute alle imprese individuali firmatarie dell’accordo, fossero vincolate al contratto.
Giulia Mugnaini