Con decisione datata 29/11/2021, resa nel procedimento R 2421/2020-1, l’EUIPO (acronimo di European Union Intellectual Property Office) torna a pronunciarsi sul marchio di forma accogliendo il ricorso di una nota casa automobilistica tedesca che impugnava il rigetto di registrazione, come marchio tridimensionale, dell’iconico furgoncino “Bulli”.
Alla base del rigetto in questione, secondo l’Ufficio europeo, vi era l’assenza di carattere distintivo ex articolo 7 (1)(b) del Regolamento (UE) 2017/1001 (RMUE) in relazione alla categoria dei veicoli. Contro tale rigetto ricorreva pertanto la casa automobilistica ottenendo, dalla Prima Commissione di Ricorso, l’annullamento della decisione impugnata.
Prima di entrare nel merito della pronuncia, giova ricordare che l’articolo 3, paragrafo 3, lettera c) del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 definisce i marchi di forma come: “marchi costituiti da una forma tridimensionale, o comprendenti una tale forma, compresi i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto”.
La valutazione del carattere distintivo in relazione a tali segni, sempre disciplinata dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sopra citato, non applica criteri più rigorosi rispetto agli altri tipi di marchio. Tuttavia, è noto che può essere molto più difficile pervenire all’accertamento della capacità distintiva di un marchio tridimensionale rispetto alle altre tipologie, dato che tali marchi non saranno necessariamente percepiti, dal pubblico di riferimento, alla stregua di un marchio denominativo o figurativo.
Ma non solo. È giurisprudenza ormai consolidata che – laddove un marchio di forma sia costituito dalla forma del prodotto per cui è chiesta la registrazione – solo un marchio costituito da una forma che si discosta in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore non risulterà privo del carattere distintivo necessario ad ottenere la registrazione. Pertanto, solo una forma con le caratteristiche sopra indicate svolgerà la funzione essenziale di marchio e cioè quella di indicazione d’origine.
Ora, la Prima Commissione di Ricorso EUIPO, ricordando i criteri appena illustrati, riconosceva che il segno contestato era invero dotato di diversi elementi ritenuti idonei a creare un’impressione complessiva in grado di svolgere la funzione di origine imprenditoriale e, pertanto, da rendere il segno, nel complesso, un marchio di forma registrabile.
In particolare, tra tali elementi, la Commissione EUIPO rilevava come la particolarità della forma a V presente nella parte frontale del veicolo come altresì la forma complessiva arrotondata del furgoncino, la presenza dei fari rotondi e delle fessure di ventilazione, fossero tutti elementi in grado di far riconoscere, al consumatore di riferimento, un’indicazione di origine imprenditoriale nella forma del veicolo stesso.
In sostanza, si è ritenuto che la forma si discostasse significativamente dalle consuete forme delle autovetture, ragion per cui la domanda di registrazione veniva rinviata alla Divisione d’esame per il proseguimento dell’iter di registrazione.
Giulia Mugnaini