Un metodo narrativo può essere tutelato dal diritto d’autore?

Con l’ordinanza n. 3393 del 10 febbraio 2025, la Corte di Cassazione si è espressa sul tema della tutela del diritto morale d’autore, con particolare riferimento alla distinzione tra idea creativa relativa a un metodo narrativo e opera, quale espressione concreta dell’idea.

Il caso

L’attore ha citato in giudizio una casa editrice e una persona fisica per vedere riconosciuto il suo diritto d’autore in relazione ad un prodotto editoriale per bambini, pubblicato tra il 1982 e il 1994 da altra casa editrice.

In particolare, l’attore ha rivendicato la titolarità dei diritti morali in quanto ideatore dei testi e del progetto iconografico del prodotto editoriale in questione, caratterizzato da un innovativo metodo narrativo che si serve di carte illustrate. La casa editrice convenuta, a partire dal 2011, aveva apposto il nome della persona fisica convenuta in relazione a tale prodotto editoriale senza menzionare l’attore come ideatore dello stesso.

Il Giudice di primo grado ha accolto la domanda dell’attore, riconoscendo il diritto morale d’autore sul prodotto editoriale e liquidando un risarcimento del danno non patrimoniale a suo favore, oltre a stabilire l’obbligo per la casa editrice convenuta di inserire il nominativo dell’attore all’interno del prodotto editoriale quale autore e/o ideatore del relativo progetto grafico.

In appello, è stata confermata la decisione resa in primo grado, con una riduzione dell’ammontare del danno non patrimoniale riconosciuto.

Contro tale decisione la casa editrice, soccombente sia in primo che in secondo grado, ha proposto ricorso in Cassazione.

Il nucleo del ricorso e la decisione della Corte di Cassazione

La casa editrice ha sostenuto, come primo motivo del ricorso, che la Corte d’appello avesse erroneamente concesso tutela a una semplice idea — il metodo narrativo innovativo — anziché alla sua concreta espressione. Questo ha rappresentato il fulcro del giudizio di legittimità, attraverso il quale la ricorrente ha contestato la violazione degli artt. 1 e 2 della Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941).

La Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo il quale i requisiti di originalità e creatività previsti dalla normativa vigente devono essere rapportati all’espressione soggettiva di una determinata idea. Detto principio è conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui la nozione di opera implica una creazione intellettuale che rifletta la personalità dell’autore, attraverso scelte libere e creative, purché concretamente espressa e quindi identificabile in maniera sufficientemente precisa e oggettiva.

Alla luce di quanto sopra, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso, che ha assorbito gli altri motivi addotti dalla casa editrice, chiarendo che la protezione del diritto d’autore non può estendersi all’idea in sé relativa a un metodo di rappresentazione di una storia, ma solo alla sua declinazione espressiva.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice di merito, riconoscendo il metodo narrativo innovativo come oggetto di tutela, ha travalicato i confini imposti dalla normativa e dalla giurisprudenza nazionale e unionale.

La Cassazione, dunque, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello in diversa composizione.

Conclusioni

L’ordinanza in esame costituisce un’importante riaffermazione dei confini della tutela autoriale, offrendo un chiarimento prezioso sulla distinzione tra idea e opera.

L’ideazione di un metodo narrativo, per quanto originale e innovativa, non è idonea a beneficiare della protezione se non trasposta in una forma espressiva concreta.

 

Elena Bandinelli