La Cassazione si esprime sulla presunta caduta in pubblico dominio di alcune opere Disney  

Con la sentenza n. 33598/2021 dell’11 novembre 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che gli storici cartoni animati prodotti dalla Disney tra il 1930 e il 1948 (tra cui i celebri “Biancaneve e i sette nani” e “Fantasia”) sono ancora protetti dal diritto d’autore.

A fondamento della decisione vi è il riconoscimento della retroattività dell’art. 17 della legge n. 52/1996 che estende la durata del diritto d’autore “a 70 anni dalla morte dell’ultima persona sopravvissuta fra le seguenti: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l’autore del dialogo, e l’autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell’opera cinematografica o assimilata”.

La Suprema Corte – ribaltando la decisione assunta dalle Sezioni Unite penali nel 2009 e ponendo fine ad un contenzioso trentennale – ha quindi ritenuto retroattiva la norma in parola in quanto finalizzata ad assicurare la tutela anche per le opere già cadute in pubblico dominio al momento della sua entrata in vigore.

Vale la pena ricordare che il procedimento sulla durata dei diritti di sfruttamento economico in capo a Disney Enterprise Inc., già Walt Disney Company, nasce infatti nel lontano 1991 in occasione del sequestro di videocassette di alcuni classici Disney che due società italiane avevano prodotto sul presupposto che contenessero opere in pubblico dominio. Disney aveva contestato tale sfruttamento rivendicando la titolarità dei diritti esclusivi sulle opere e opponendosi alla presunta scadenza dei termini di durata di protezione dei diritti.

La controversia fu poi decisa dalle Sezioni Unite penali che, con la citata sentenza n. 49783/2009, avevano statuito l’inapplicabilità alle opere Disney della normativa successiva – che estendeva la durata dei diritti di utilizzazione economica – con conseguente riconoscimento della caduta in pubblico dominio di tali opere.

La questione è stata riaperta nell’ambito del giudizio intrapreso nel 1993 avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni in capo a dette società per il – presunto – indebito sequestro di videocassette dei cartoni Disney caduti in pubblico dominio. Ebbene, in tale circostanza la Cassazione, condividendo l’orientamento della Corte d’Appello di Milano, ha precisato che la sentenza delle Sezioni Unite del 2009, quale sentenza penale irrevocabile ai sensi dell’art. 654 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio civile tra le medesime parti soltanto con riferimento ai fatti materiali oggetto del contenzioso penale e non anche riguardo all’interpretazione della normativa applicabile.

Pertanto, dato che le Sezioni Unite penali non si sono pronunciate in merito al citato art. 17 della L. n. 52/1996 – e all’art. 3 del D.Lgs. n. 154/1997 che modifica l’art. 32 della legge sul diritto d’autore – ne consegue la «permanenza del diritto d’autore in capo a Disney in relazione alle opere pubblicate tra il 1930 e il 1948».